Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30048 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30048 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PUCA LORENZO n. il 13/10/1985
avverso l’ORDINANZA n. 8925/2013 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di NAPOLI
del 10/01/2014
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza; sentito il difensore, avv. Valerio Vianello
Accorretti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 11/06/2014

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Ritenuto in fatto
Con ordinanza dibattimentale del 5.11.2013, il Tribunale di Napoli disponeva nei confronti di
Puca Lorenzo, tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 12 quinquies D.Ivo 306/1992
aggravato ex art. 7 dl 152/1991, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari
presso l’abitazione della madre con divieto di frequentazione di persone diverse da quelle dei
familiari conviventi, la sostituzione della stessa misura con quella della custodia cautelare in
carcere.
Investito dell’appello del Puca, il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza del 22.1.204,
confermava l’aggravamento della misura.
Ricorda il Tribunale che con la corrispondente richiesta, il PM aveva evidenziato che il Puca
aveva avuto contatti presso l’abitazione scelta per scontare la misura degli arresti domiciliari,
con soggetti non conviventi e, in particolare, con tale Angelino Giustina e con il fratello Puca
Luigi; e che a seguito degli accertamenti dei carabinieri di Castello di Cisterna, era emerso
inoltre che il Puca Lorenzo avrebbe effettuato pressioni su dipendenti comunali per ottenere il
cambio di residenza della Giustino presso l’abitazione della madre con una procedura
amministrativa “semplificata”. Ciò dimostrerebbe che anche nella situazione di detenzione agli
arresti domiciliari il Puca era stato in grado di esercitare un’impropria “influenza” sul tessuto
sociale territoriale, ad interdire la quale occorreva quindi disporre la più grave misura
custodiale.
Il Tribunale rileva poi, sulla base di un criterio “sostanziale” (cioè con riferimento ai fatti
allegati dal Pm), che non potrebbe ritenersi il difetto di corrispondenza tra la richiesta cautelare
del requirente, formulata ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., e il provvedimento applicativo
della nuova misura, emesso ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.,
Ricorre il Puca per mezzo dei propri difensori. Premesse le ragioni della concessione della
misura degli arresti domiciliari, la difesa, con un unico motivo, denuncia il vizio di illogicità
della motivazione e di travisamento delle emergenze processuali. In sostanza, il Tribunale
avrebbe erroneamente escluso lo status di soggetti conviventi con il ricorrente del fratello Puca
Luigi e di Giustina Angelina, che risulterebbero invece entrambi inseriti, fin da epoca non
sospetta, nello stesso stato di famiglia del ricorrente, e residenti presso l’abitazione della
madre di costui, come dall’allegato nr. 4 della nota dei CC di Castello di Cisterna del
31.10.2013. Nessuna pressione poteva quindi avere esercitato il ricorrente sui dipendenti
comunali per ottenere la variazione anagrafica nei confronti della Giustino, e l’anomalia
“burocratica” riscontrata dai CC atteneva ad una vicenda del tutto opposta, cioè al
“fantomatico” successivo trasferimento di residenza , da parte della Giustino, dall’abitazione
familiare del ricorrente a quella della propria famiglia di origine.
In ogni caso, i fatti addotti a sostegno della richiesta di aggravamento della misura sarebbero
stati oggetto di un’evidente ed illogica sopravvalutazione da parte dei giudici territoriali, in
quanto ritenuti effettivamente significativi dell’inasprimento delle esigenze cautelari, e
procederebbero dall’indimostrata considerazione delle presunte pressioni esercitate dal Puca
sui dipendenti comunali per ottenere la variazione anagrafica a favore della Giustino.
A sostegno del ricorso sono stati depositati ampi motivi aggiunti.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il tribunale della libertà sottolinea efficacemente i rapporti personali tra il Puca e un consigliere
comunale del luogo degli arresti domiciliari, a conferma degli aspetti inquietanti delle vicende
“anagrafiche” relative all’inserimento della Giustino nello stato di famiglia del ricorrente.
Peraltro, non sono tanto in questione i dati anagrafici dei soggetti con i quali il Puca è risultato
avere intrattenuto rapporti durante la situazione di detenzione domiciliare, quanto l’effettiva
situazione di coabitazione e di convivenza del ricorrente con gli stessi soggetti, cioè l’aspetto
sostanziale delle prescrizioni limitative dei contatti personali del ricorrente esclusivamente
considerato nel provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari. Sotto
questo profilo, le valutazioni del Tribunale non trovano seria smentita nelle deduzioni difensive.
Il fatto che la misura venisse scontata in un luogo lontano da quello delle condotte di reato
contestate al ricorrente, rileva alquanto poco sotto un duplice profilo; il reato di intestazione
fittizia di beni contestato al Puca non presuppone alcun radicamento territoriale; il Puca aveva
inoltre stabilito nel centro scelto per l’esecuzione della misura, rapporti personali significativi
con esponenti delle istituzioni locali.

Infine, gli stretti legami personali del Puca con i soggetti frequentati si prestano ad una lettura
ambivalente, nella misura in cui implicano una possibile disponibilità del congiunto o della
compagna nei confronti del ricorrente rispetto ad esigenze diverse da quelle propriamente
“affettive”.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. Att. Cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ; i provveda a
norma del’.
94 disp. Att. Cod. proc. pen.
Così decho in 0 a, n Ila camera di consiglio, l’11.6. 2014.
Il consig
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