Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30047 del 11/06/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30047 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia avverso
la sentenza del 28/01/2013 del Tribunale di Bergamo pronunciata nei
confronti di GIGLIO SIMONE nato il 08/12/1979;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in data 03/07/2013 in
persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per l’accoglimento;
FATTO e DIRITTO
1. Il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di
Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la
quale, in data 28/01/2013, il giudice monocratico del Tribunale di
Bergamo ha applicato a GIGLIO Simone – recidivo reiterato, specifico ed
infraquinquennale, imputato dei reati di cui agli artt. 648 e 640 cod.
pen. – la pena, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi cinque e gg 10 di
reclusione ed C 300,00 di multa per il delitto di cui all’art. 648/2 cod.
Data Udienza: 11/06/2014
pen.
«prevalente sulla contestata recidiva, fatta applicazione della
disciplina del reato continuato, operata la riduzione per il rito»,
deducendo
L’ILLEGALITÀ DELLA PENA
essendo la medesima inferiore al
minimo edittale, in quanto «si è violato il divieto di prevalenza di
comma 4 dell’art. 69 cod. pen.» dovendosi considerare l’ipotesi di cui
all’art. 648/2 cod. pen. come ipotesi aggravata e non autonoma di
reato.
2. Il ricorso, sebbene fondato al momento della sua proposizione,
va dichiarato inammissibile in quanto, con sentenza n° 105/2014, la
Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69/4 cod.
pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante dell’art. 648/2 cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99/4 cod.
pen.: il che rende legittima la decisione impugnata.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso
Roma 11/06/2014
attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 99/4 cod. pen.) stabilito dal