Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30046 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30046 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALCONE FRANCESCO N. IL 06/10/1938 parte offesa nel
procedimento
FALCONE GERARDO N. IL 18/03/1946 parte offesa nel
procedimento
c/
FALCONE ANGELO N. IL 25/07/1932
avverso l’ordinanza n. 9553/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
27/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 21/05/2014

In Fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto dal difensore di Falcone Francesco e Falcone Gerardo, persone offese
nel proc. Pen. Nr. 6686/13/21 r.g.n.r. della Procura della Repubblica di Salerno a carico di
Falcone Angelo per il reato di tentata estorsione, avverso l’ordinanza di archiviazione emessa
de plano dal gip del Tribunale di Salerno il 27.11.2013 sull’opposizione delle stesse persone
offese alla richiesta di archiviazione del PM;
ritenuto che il gip ha fatto retta applicazione del principio secondo cui il giudizio di
inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può
riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità
dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con
riferimento sia al tema che alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valutazione
prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece
effettuata in sede di udienza camerale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19808 del 13/02/2009, PM in
proc. Lucente);
ritenuto infatti che a sostegno dell’opposizione non era state sollecitate vere e proprie indagini
suppletive, essendosi gli opponenti limitati alla produzione di alcuni documenti societari,
direttamente valutabili, dai quali dovrebbe desumersi la conferma dell’inesistenza del diritto
del Falcone Angelo alla percezione di compensi per attività lavorative asseritamente svolte
all’interno della società Falcone Michele Francesco s.n.c., e della conseguente, presunta
connotazione in termini intimidatori ed estorsivi della prospettazione, da parte dell’indagato,
dell’intento di adire le vie legali;
ritenuto peraltro che il gip rileva non illogicamente che tra le parti esistevano comunque
rapporti e cointeressenze economiche suscettibili di innestare un contenzioso purchessia;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di col ‘a degli stessi
ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle s9 -e processuali e
ciascuno
somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così dec o i R ma, nella camera di consiglio, il 21.5.2014.
Il co si
tor,

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