Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30045 del 29/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30045 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
REWEP Deniz n. Skopje (Rep. Macedone) il 17 febbraio 1989
BAJRAMI Sebadin n. Rep. Macedone il 18 agosto 1975
avverso l’ordinanza emessa il 17 dicembre 2013 dal Tribunale di Trento

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Luigi Riello, che ha
chiesto la dichiarazione di inammissibilità per intervenuta rinuncia al ricorso;
osserva:

Data Udienza: 29/04/2014

Considerato in fatto
1. Con ordinanza in data 17 dicembre 2013 il Tribunale di Trento ha rigettato la
richiesta di riesame presentata nell’interesse di Redjep Deniz e Bajrami Sebadin
avverso l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei
confronti dei predetti il 4 dicembre 2013 in ordine al reato di tentata estorsione
aggravata ai danni di Rodriguez Altagracia. Con la richiesta di riesame veniva posta in

rilevato che gli indagati vivevano stabilmente con le loro famiglie in Trento ove
svolgevano regolare attività lavorativa e chiesto l’annullamento dell’ordinanza
custodiale o la sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti
domiciliari.

2. Avverso la predetta ordinanza gli indagati hanno proposto separati e
pressoché identici ricorsi con i quali viene dedotto:
1) l’inosservanza della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo
di fuga;
2) l’inosservanza della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo
di reiterazione della condotta criminosa;
3) l’inosservanza della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione all’applicazione del principio di gradualità e adeguatezza della
misura cautelare della custodia in carcere rispetto alla vicenda in esame.
In data 15 aprile 2014 è pervenuta in cancelleria la dichiarazione di rinuncia al
ricorso “per mancanza di interesse” sottoscritta dall’avv. Alessandro Canestrini

Ritenuto in diritto

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per l’intervenuta rinuncia al ricorso
dovuta a mancanza di interesse, per ragioni non precisate.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di
inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591co.1 lett.d) cod.proc.pen..

discussione unicamente la sussistenza di esigenze cautelari, avendo il difensore

!

e

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali non essendo stato precisato se la
mancanza di interesse sia sopravvenuta o meno e non essendo possibile quindi
stabilire se la rinuncia sia dovuta a causa indipendente dalla volontà dei ricorrenti, ma
non anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Cass.
sez.III 25 gennaio 2012 n.8025, Oliverio; sez.VI 24 aprile 2012 n.31435, Ighune).

va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui i ricorrenti risultano, in base
agli atti, ancora ristretti.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Si provveda a norma dell’art.94 comma 1-ter disp. att. c.p.p..
Roma 29 aprile 2014

il cons. est.

A norma dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA