Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30044 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30044 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
HUSIC Graziano n. Sassari il 10 maggio 1992
avverso la sentenza emessa i118 ottobre 2013 dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 29/04/2014

2.

.
,

Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 18 ottobre 2013 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma applicava nei confronti di Husic graziano, su richiesta delle parti, la
pena di anni due, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa in
ordine ai reati di rapina aggravata e furto aggravato, commessi in Roma il 30 maggio
2013, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche

e la

contestate e con la riduzione per il rito.
2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per
cassazione. Con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata
esclusione della recidiva reiterata contestata, nonostante la confessione e la richiesta
di rito alternativo che avevano giustificato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e nonostante l’attività compiuta per risarcire il danno.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è manifestamente infondato atteso che il giudice, nell’applicare la
pena concordata, si è adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e la motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25
novembre 1998, Messina). La recidiva contestata, che non ha avuto pratica incidenza
nel calcolo della pena concordata essendo stata ritenuta la prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche, è stata considerata implicitamente sussistente dalle
parti e il giudice si è correttamente limitato al controllo di legalità e congruità della
pena, dando atto nella motivazione della verifica effettuata (Cass. sez.VI 2 febbraio
2012 n.5027, RG. in proc. Filippi; sez.VI 24 gennaio 2008 n.16187, P.G. in proc.
Trivieri).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in
euro 2.000,00.
P.Q.M.

>

circostanza attenuante del risarcimento del danno prevalenti rispetto alle aggravanti

3

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro
2.000,00.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014

il cons. est.

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