Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30041 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30041 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SPOLETO
nei confronti di:
BONANNO ANTONINO N. IL 07/07/1966
avverso l’ordinanza n. 51/2013 TRIBUNALE di SPOLETO, del
12/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. +,1(,
2
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Uditi difensor Avv.;

c-< 7 -- Data Udienza: 15/04/2014 Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 12.3.2013 con la quale il Tribunale di Spoleto ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di BONANNO Antonino il 26.10.2012 nell'ambito del procedimento penale n. 1151/06 RGNR. Il Pubblico Ministero qualifica abnorme il provvedimento assunto dal Tribunale, perché la regressione di un procedimento penale dalla fase del giudizio dibattimentale a quello delle indagini preliminari, può essere adottato, nei soli casi previsti dalla legge. In particolare il ricorrente argomenta che il capo di imputazione non è generico e non è in contrasto con il disposto dell'art. 552 cpp. Il ricorrente sostiene ancora che l'ordinanza è stata emessa sulla base di una grossolana erronea valutazione tale da farne venire meno le premesse della legittimità RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. In diritto va ribadito che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per Cassazione, a prescindenre dall'esattezza della decisione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di incolpazione. La decisione, infatti, ancorché fondata sia pure su un'invalidità insussistente, come afferma il ricorrente, costituisce pur sempre esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori del sistema processuale [Cass. n. 11938/2013 e negli stessi termini sostanziali Cass. SU n. 25957/2009; Cass. n. 30741/20131. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Lima il 15.4.2014 MOTIVI DELLA DECISIONE

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