Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30039 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30039 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DALTRI FRANCESCO N. IL 20/09/1974
avverso l’ordinanza n. 55/2013 TRIB. LIBERTA’ di BERGAMO, del
20/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Uditi difensor Avv.; 4’1
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Data Udienza: 01/04/2014

FRANCESCO DALTRI, personalmente ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 20.11.2013 resa nel procedimento n. 15240/13 rgpr con la quale
il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione
del decreto di sequestro disposto dal Pubblico Ministero della Procura della
Repubblica di quella città, per essere tardiva.
Il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale penale deducendo
che il ricorso doveva essere considerato tempestivo poiché il dies a quo per
la proposizione dell’impugnazione del provvedimento presso il Tribunale
del riesame doveva essere fatto decorrere dalla notificazione del decreto di
convalida del sequestro o dalla diversa data dalla quale l’indagato aveva acquisito la notizia della suddetta convalida, dovendosi interpretare tale previsione (in tesi del ricorrente) nel senso più favorevole allo indagato.
Il ricorrente sostiene che se è vero che la richiesta di restituzione di quanto
sequestrato era stata formulata in uno con l’atto di nomina del difensore trasmessa all’ufficio del Pubblico ministero via fax (con invio dell’originale
della nomina via posta, alcuni giorni dopo) sulla scorta della giurisprudenza
di questa Corte detta nomina in quanto effettuata tramite fax non avrebbe
dovuto avere alcun effetto nell’ambito del procedimento penale. Di qui il
ricorrente trae la conclusione che la comunicazione da parte del Pubblico
Ministero del rifiuto alla restituzione di quanto in sequestro e della copia del
decreto di convalida non avrebbe efficacia, perché avrebbe dovuto essere
notificata e non già semplicemente “comunicata” via fax.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La decisione del Tribunale del riesame di Bergamo è corretta in diritto e
sfugge ad ogni censura.
Nella più favorevole delle ipotesi formulabile nell” . teresse dell’indagato, è
ttaverso la comunicapacifico che alla data del 2.10.2013 questi ha at
zione effettuata dall’Ufficio del Pubblico ministero al proprio difensore di
fiducia tanto del rigetto dell’istanza, quanto del provvedimento di convalida
del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria.
Pertanto da quella data doveva essere calcolato il termine di dieci giorni
previsto dalla legge per la proposizione di una valida impugnazione che nella specie risulta essere stata presentata il 30.10.2013, cioè 27 giorni dopo la
data nella quale il ricorrente aveva avuto comunicazione del provvedimento.
La conoscenza dell’atto di convalida del decreto di sequestro è “fatto” processuale certo ed ammesso dallo stesso ricorrente. Nella specie si è in presenza di un atto formale (comunicazione al difensore di fiducia del provvedimento di rigetto della istanza di restituzione delle cose sequestrate con relativa indicazione del provvedimento di convalida del sequestro) idoneo a
provare l’avvenuta conoscenza dell’atto ablativo, come correttamente rileva’

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1.4.2014

to dallo stesso Tribunale in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza [Cass. sez. 3 0 26.9.2007 n..39003 in Ced Cass. Rv 37932].
Relativamente alla nomina del difensore di fiducia e della conseguente validità delle comunicazioni degli atti processuali effettuati dal Pubblico Ministero alla studio della suddetta persona (questione che non risulta essere stata dedotta avanti il Tribunale del riesame) va osservato ancora quanto segue.
La nomina del difensore di fiducia deve rispondere ai canoni previsti dall’art. 96 cpp, e non sono ammesse forme diverse da quelle zeviste dalla
legge, fatto salvo il caso in cui giudice ritenga che per le modalità della comunicazione, sia certa la riconducibilità della manifestazione di volontà all’indagato che designa il professionista.
Nel caso in esame si deve dedurre che l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto valida la nomina fatta, circostanza della quale comunque non può certo dolersi
oggi il ricorrente avendo concorso, con la sua personale condotta ad effettuare quella nomina con le modalità descritte in atti.
La correttezza della nomina del difensore di fiducia non è stata peraltro specificatamente contestata, ma sostanzialmente confermata anche in questa
sede, sì che la dedotta inegorarità, appare orientata al solo scopo di elevare a
rango di nullità, mere irregolarità procedimentali, cagionate dal comportamento processuale della parte e che nella sostanza non hanno precluso l’ eset.
rcizio di diritti, che sono stati. peraltro pregiudicati dal comportamento processuale dalla parte stessa che: non ha tempestivamente attivato i mezzi di
gravame previsti dalla legge.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché le denunciate violazioni di legge sono del tutto inesistenti e il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma
di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitafivamente determinata la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità nella determinazione della pronuncia di inammissibilità.

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