Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30038 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30038 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAUGERI ANTONINO N. IL 31/10/1984
avverso l’ordinanza n. 147/2013 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del
05/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG
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ec4″ d•-e-.

Data Udienza: 01/04/2014

MAUGERI Antonino, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 5.11.2013 con la quale il Tribunale di Sassari ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari rilevando da un lato la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del ricorrente e dall’altro la circostanza che il programma terapeutico
previsto per la dissuafezione del ricorrente all’uso della cocaina, ex art. 89
dpr 309/90 non avrebbe -contemplato l’inserimento dell’indagato in un’ appositastruttura residenziale.
La difesa del ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo:
§1.) vizio di motivazione poiché contraddittoriamente li Tribunale non ha
tenuto nella dovuta considerazione il fatto che l’indagato, pur avendo commesso due rapine, si è astenuto dal commetterne una terza, pure programmata, non risultando la consumazione di ulteriori reati nel periodo di sette mesi
intercorrente tra il momento della consumazione dell’ultimo illecito e quello
in cui è stata eseguita la misura cautelare in carcere.
La difesa rappresenta inoltre che difetta ogni motivazione in riferimento alla
attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati che deve essere valutata con l’indicazione degli elementi concreti di siffatto giudizio.
§2.) vizio di motivazione con riferimento alla nota prodotta dalla difesa attestante la necessità che la richiesta di svolgere una cura di disintossicazione
dall’uso abituale di sostanze stupefacenti dovesse essere accolta secondo la
indicazione fornita dal medico responsabile del SERT, essendo illogica ed
errata la affermazione che la suddetta cura dovesse svolgersi esclusivamente
con lo inserimento in una struttura residenziale.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso va osservato che la difesa formula una censura di merito in ordine alla valutazione della circostanza che il
MAUGERI si sarebbe astenuto dal commettere una terza rapina. Secondo la
difesa il gesto sarebbe frutto di resipiscenza, mentre secondo il Tribunale il
gesto risponde ad una callido calcolo di convenienza comparata con i rischi.
Si tratta di una valutazione di merito e la difesa non fornisce alcuna argomentazione logico giuridica per dimostrare che quanto affermato dal tribunale sia manifestamente illogico, posto che il giudizio poggia sulla premessa
che l’imputato, in un breve lasso di tempo aveva già commesso altre due
rapine. La valutazione di pericolosità dell’indagato, effettuata dal Tribunale,
poggia altresì sulla valutazione delle modalità di commissione dei reati, la
capacità di cooperare con persone diverse, l’inserimento in una vasta rete
criminale. I suddetti elementi appaiono congruenti (sul piano logico) con la
valutazione del pericolo di reiterazione che giustifica la scelta della misura
cautelare adottata.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso va osservadit’art. 89 IIA
comma dpr 309/90 prevede che colui che trovandosi in stato di detenzione,

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; si provveda ai sensi dell’art. 94 comma 1 tre disp att cpp

Così deciso in Roma il 1.4.2014

intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso servizi deputati all’assistenza e alla cura di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti,
debba essere sottoposto alla misura alternativa degli arresti domiciliari, ove
non ricorrano esigenze cautelari di rilevanza eccezionale. La medesima disposizione prevede altresì che quando si procede per i delitti di cui al terzo
comma dell’art. 628 3:5 :anima cp (come nel caso di specie) l’attività di cura
deve essere obbligatoriamente svolta presso un centro residenziale subordinando l’accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere con l’individuazione di una struttura residenziale.
Passando alla valutazione della fattispecie concreta si rileva che è corretta
la decisione del Tribunale di ritenere che il richiednentLeba svolgere la
cura disintossicante presso una struttura residet4t4ra1e,1MAUGERI è imputato e della inequivocabile cogenza della disposizione di legge.
Pertanto la decisione del Tribunale non si sovrappone o si sostituisce a quella dell’esperto del SERT, così come sostenuto dalla difesa, ma si limita a
dare applicazione a quanto stabilito dalla legge.
Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli avvisi di legge ex art. 94 i^
comma disp. att. cpp.

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