Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30037 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30037 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICIFORO LIBERO N. IL 16/05/1967
avverso l’ordinanza n. 919/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 30/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/04/2014

NICIFORO Libero, ex art. 311 cpp, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 25.9.2013 con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha
confermato la misura cautelare della custodirpé lgtàviolazione degli artt. 56,
81 cpv., 629 cp; 81 cpv., 629 cp; 614 Cp, 630 cp, già disposta dal Giudice
delle indagini preliminari con provvedimento del 16.7.2013.
La difesa richiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce:
§1.) vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cp ex
art. 606 r comma lett. b) cpp, perché il Tribunale ha ritenuto il D’AGOSTINO Damiano, persona offesa del reato, attendibile, nonostante le innumerevoli “anomalie insite nella denuncia presentata nei confronti dell’indagato. La difesa sostiene che la lettura delle dichiarazioni della persona doveva essere maggiormente rigorosa rispetto alla valutazione di colui che sia
testimone indifferente alla vicenda illustrando [pp. 4 e 5] i punti della denuncia e della decisione che [ad avviso del ricorrente] sarebbero illogici o
divergenti dalla realtà dei fatti e con le dichiarazioni testimoniali rese da
SCALI Raffaella e ROMEO Salvatore.
RITENUTO IN DIRITTO
Va premesso che la valutazione delle doglianze difensive soggiace ai noti
limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti “de libertate”, la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore
degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in
relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure; infatti, sia
nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di
merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del
contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche
che lo hanno determinato e, dall’altro l’assenza di illogicità evidenti, nelle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Cass. SU
22.3.2011 n. 11; Cass. Sez. lI 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n.
3529; Cass. Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. 111.3.1998 n.
1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n. 1083]. Da quanto sopra discende che: a) in
materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova
rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a
censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa
interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di
gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile
solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivaziontbrovvedimento, secondo i canoni della logica ed i
principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. [v. in tal senso Cass sez. III 21.10.2010 40873]. Infatti sindacato del
giudice di legittimità sulla motivazione derprovvedimento impugnato deve
essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il ‘giudicante ha posto a base della
decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei
suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) nón sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incOng,ruenze tra le sue diverse parti
o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “alti atti del processo” (indicati in
termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del
ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto
il profilo logico [Cass. Sez. 119.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass.
Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n. 10951]
Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato che le censure
mosse attengono tutte ad aspetti di merito, e non mettono in evidenza vizi
specifici della motivazione. In diritto va ancora osservato che la decisione
del Tribunale del riesame è corretta, perché la prova del fatto può essere desunta anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa. Infatti le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente
poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che
peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone [Cass. SU
41461/2012]. Nel caso in esame la valutazione della dichiarazione della persona offesa parte del Tribunale è adeguatamente motivata, posto che le affermazioni della stessa hanno avuto riscontro con le copie di documenti
rinvenuti e sequestrati a casa dell’indagato e con le dichiarazioni di altre
persone informate sui fatti. Non emergono pertanto né carenze ne illogicità
o contraddizioni nella motivazione del provvedimento impugnato che va
confermato.
Il ricorso, lungi dal mettere in evidenza, violazioni di legge, spinge ad un’inammissibile rivalutazione nel merito del materiale probatorio. Trattasi di
materia che sfugge dal giudizio di cognizione e le doglianze esulano dal catalogo del motivi ammissibili ex art. 606 I” comma cpp.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ricorrendo estremi di responsabilità del ricorrente. Ex art. 94 disp. att. cpp si manda al Cancelliere
per le comunicazioni di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende; si
provveda a norma dell’al -t. 94 comma 1 ter disp. att. cpp.

Così deciso in Roma il 1.4.2014

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