Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30035 del 06/07/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30035 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GIOVENCO NICOLA nato il 02/12/1977 a ROMA

avverso la sentenza del 15/01/2016 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza
impugnata, limitatamente alla statuizione di confisca del denaro

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 06/07/2016

R.G.Cass. n. 20045/16

Corte Suprema di Cassazione

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Nicola GIOVENCO, con atto a propria firma, impugna la

sentenza emessa a suo carico, ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, dal
giudice monocratico del Tribunale di Roma, in rapporto alla illecita
detenzione, ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, di due frammenti di hashish
e sei involucri di cocaina, limitatamente alla disposta statuizione di
confisca della somma di denaro di C 160,00.

motivando in alcun modo l’anzidetta statuizione, peraltro pur a fronte
delle “ampie giustificazioni” fornitegli, sia incorso nella violazione di
legge di cui all’art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., su tale base
invocando l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.

Il Procuratore Generale in sede, con propria memoria scritta, ha

richiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla
detta statuizione di confisca.
3.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
E’ principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte,

che “Il giudice pronunciando sentenza di patteggiamento è tenuto a
motivare l’esercizio del suo potere discrezionale quando procede a
confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente
che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa. (Fattispecie in
cui essendo stata disposta la confisca di proiettili detenuti
obbligatoriamente, la Corte ha ritenuto non fosse necessario alcun
obbligo di motivazione).”

(così Cass. Sez. 5, sent. n. 31250 del

25.06.2013, Rv. 256360; conf. Sez. 6, sent. n. 43816 del 30.10.2008,
Rv. 241920). Principio che si attaglia pienamente alla fattispecie in
esame, in cui si versa all’evidenza in ipotesi diversa da quelle
contemplate dal capoverso dell’art. 240 cod. pen.
La totale assenza di motivazione in proposito impone
l’annullamento della sentenza sul punto, con rinvio ad altro giudice, che
farà luogo alle valutazioni del caso, alla luce delle peculiarità proprie
della presente vicenda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di confisca
del denaro, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 06.07.2016

Rileva in proposito l’imputato ricorrente come il giudicante, non

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