Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30034 del 06/07/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30034 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PRIMAVERILE SABINA nato il 27/06/1975 a ATRIPALDA
ALIBERTI FILIBERTO nato il 31/10/1976 a SALERNO

avverso la sentenza del 27/10/2015 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
proposto dall’ALIBERTI e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla posizione della PRIMAVERILE;

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 06/07/2016

R.G.Cass. n. 16008/16

Corte Suprema di Cassazione

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con sentenza in data 27.10.2015 il g.i.p. del Tribunale di

Salerno applicava a Pamela DE LEO, legale rappresentante
dell’Associazione Arcobaleno ONLUS, e Sabina PRIMAVERILE, legale
rappresentante della ONLUS Centro Studi Universitari nonché della s.a.s.
Consulenza Globale di PRIMAVERILE Sabina & C., la pena complessiva,
condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ciascuna, in

in concorso con Vittorio ALIBERTI, funzionario dell’Ente Provincia di
Salerno (nonché cognato della menzionata PRIMAVERILE), per essersi
appropriate di somme stanziate dalla Provincia a titolo di contributi e
finanziamenti in favore di fittizie iniziative delle inesistenti associazioni e
società rappresentate dalle due prevenute. Seguiva, ai sensi dell’art.
322 ter cod. proc. pen., la statuizione di confisca “di quanto in sequestro
relativamente ai beni intestati e/o nella disponibilità delle imputate”.

2.

Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione,

a mezzo di un unico atto a firma del comune difensore di fiducia, la
succitata PRIMAVERILE e Filiberto ALIBERTI, quest’ultimo in qualità di
terzo proprietario di beni oggetti di confisca.
Deduce in proposito il legale ricorrente:
a) violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) e c) del codice di rito, avendo il
giudice – come detto – adottato la censurata statuizione di confisca a
mente dell’art. 322

ter cod. proc. pen., ancorché l’originario

provvedimento di sequestro sia stato emesso in ossequio all’art. 12
sexies di. 306/1992, connotato da requisiti del tutto differenti
rispetto al succitato sequestro codicistico, atteso che quest’ultimo
“postula l’accertamento di un nesso eziologico tra il reato per cui si
procede ed il bene da sequestrare – recte confiscare – o il valore
equivalente”, laddove il primo “richiede l’accertamento di una
sproporzione tra l’importo nella disponibilità dell’indiziato

(recte –

condannato) dei reati previsti dalla norma e il reddito dichiarato ai
fini delle imposte dirette o (rispetto) alla propria attività economica,
di cui non si possa giustificare la provenienza”;
b)

violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., posto che
la rilevata diversità dei presupposti avrebbe dovuto indurre il giudice
ad un’argomentata motivazione della decisione assunta, per contro

relazione a plurimi fatti di peculato, ascritti singolarmente alle imputate,

R.G.Cass. n. 16008/16

Corte Suprema di Cassazione

del tutto assente nel caso di specie, nonostante la titolarità di taluni
beni in capo non solo alla PRIMAVERILE, ma anche all’ALIBERTI,
soggetto del tutto estraneo agli illeciti contestati all’imputata,
ancorché divenuto in prosieguo di tempo suo marito, per il quale si
assume inoltre essere stata fornita prova della “assoluta proporzione
reddituale rispetto agli acquisti operati, oltre alla provvista
economica lecita cui si è fatto ricorso per porli in essere”.

Il Procuratore Generale in sede ha depositato memoria scritta,

con cui chiede farsi luogo a declaratoria di inammissibilità del ricorso
formalizzato nell’interesse dell’ALIBERTI, non essendo consentito ad un
soggetto terzo, che non è parte del rapporto processuale instaurato
davanti al giudice della cognizione, di porre in discussione in tale sede
le relative statuizioni, ben potendo peraltro far valere i propri diritti
successivamente alla formazione del giudicato ed alla irrevocabilità della
statuizione di confisca, innanzi al giudice dell’esecuzione. Quanto al
ricorso relativo alla posizione della PRIMAVERILE, il P.G. conclude per
l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, non essendo
stato adempiuto l’obbligo motivazionale gravante sul giudice in tema di
confisca, con rinvio davanti al g.i.p. del Tribunale di Salerno per nuova
decisione sul punto.
4.

Senz’altro inammissibile è il ricorso dell’ALIBERTI, valendo in

proposito le corrette argomentazioni del requirente P.G., che la Corte
pienamente condivide e fa proprie.
In effetti, “In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far
valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di
esecuzione, nell’ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate
le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di
proprietà e l’assenza di ogni addebito di negligenza” (così Cass. Sez. 1,
sent. n. 47312 dell’11.11.2011, Rv. 251415, cui adde Sez. 6, sent. n.
29124 del 02.07.2012, Rv. 253180).

5.

Quanto al ricorso concernente la PRIMAVERILE, occorre

prendere le mosse dal principio consolidato, secondo cui “Qualora il
profitto tratto da uno dei reati indicati nell’art. 322 ter cod. pen. sia
costituito dal danaro, il giudice – attesa la fungibilità del bene – deve
disporre la confisca del profitto in forma specifica, ai sensi della prima
parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per equivalente ai

3.

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Corte Suprema di Cassazione

sensi della seconda parte del predetto comma. (In applicazione del
principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una
somma di danaro ritenuta profitto di un delitto di peculato, commesso
prima dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012).” (così Cass.
Sez. 6, sent. n. 2236 del 07.01.2015, Rv. 262082; conf. Sez. 6, sent. n.
21327 del 04.03.2015, Rv. 263482).
Ciò posto, è altrettanto pacifico che “Il giudice pronunciando
sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare l’esercizio del suo

caso essa sia obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il
presupposto legale della stessa. (Fattispecie in cui essendo stata
disposta la confisca di proiettili detenuti obbligatoriamente, la Corte ha
ritenuto non fosse necessario alcun obbligo di motivazione).” (così Cass.
Sez. 5, sent. n. 31250 del 25.06.2013, Rv. 256360; conf. Sez. 6, sent.
n. 43816 del 30.10.2008, Rv. 241920).
Detto principio, dunque, si attaglia pienamente alla fattispecie in
esame, stante l’obbligatorietà che connota la confisca di cui trattasi
– debitamente evidenziata dal giudice monocratico di Roma, attraverso
l’esplicito richiamo al sopra menzionato art. 322 ter cod. pen. – tale per
cui del tutto irrilevante risulta la tipologia del sequestro a monte, ben
potendosi disporre anche la confisca diretta, in assenza di una previa
apprensione del bene (cfr. sez. 7, ord. n. 50482 del 12.11.2014, Rv.
261199).
Anche il ricorso della PRIMAVERILE va dunque dichiarato
inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06.07.2016

potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel

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