Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30033 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30033 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Scimonelli Giovanni Domenico, nata a Locarno (CH) il 08/08/1967
avverso l’ordinanza del 23/12/2015 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 23/12/2015, ha respinto il
riesame proposto da Scimonelli Giovanni Domenico del provvedimento di
sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale il 20/11/2015, in
applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies di 08/06/1992 n. 306
poiché ha ritenuto che i beni sottoposti a vincolo siano suscettibili di confisca ai
sensi dei primi due commi della disposizione speciale richiamata, in quanto il
proprietario doveva ritenersi gravemente indiziato della partecipazione
all’associazione territoriale, configurata ai sensi dell’art. 416 bis cod. proc. pen.
Nel provvedimento si richiama l’attività recente svolta dallo Scimonelli a
sostegno della latitanza di Matteo Messina Denaro, nel farsi latore di una parte
dei messaggi che da questi, e da altro associato in posizione apicale, venivano
trasmessi al latitante, circostanza emergente dalle intercettazioni telefoniche ed
ambientali, che aveva costituito base indiziaria per l’emissione di un’ordinanza di
custodia cautelare contenente la contestazione del delitto associativo, definita

Data Udienza: 15/06/2016

con l’inammissibilità del ricorso proposto al giudice di legittimità, unitamente alla
pregressa verifica del collegamento del medesimo imputato alla struttura
associativa, fino al 1998, accertato con sentenza definitiva, attività in riferimento
alla quale non risulta una specifica dissociazione successiva dell’interessato.

2. La difesa di Scimonelli Giovanni Domenico ha proposto ricorso con il quale

proc. pen. richiamando l’elemento caratterizzante della partecipazione
associativa, costituita dall’assunzione di una funzione dinamica e funzionale
all’interno della compagine, che si connoti della metodologia tipica della
fattispecie.
Si lamenta che, contrariamente a tale esigenza, è stata ritenuta la
sussistenza degli indizi del reato, malgrado all’interessato non sia stato possibile
attribuire alcuna attività concreta tesa a favorire la latitanza del capo della cosca,
Matteo Messina Denaro, né sia stato allo stesso attribuita la consumazione di un
reato fine; non è stato considerato che l’interessato ha avuto frequentazioni
limitate sia nel tempo che nel numero delle persone ipoteticamente riconducibili
a tale compagine.
Si contesta che la prova di tale estremo possa essere desunta da una
pregressa condanna, passata in giudicato, attinente all’adesione dell’interessato
ad una compagine mafiosa accertata fino al 1998, atteso che tale accertamento
nulla dimostra in ordine all’attualità della condotta illecita, che è stata tratta
esclusivamente dall’analisi di alcuni contatti telefonici con indagati per quel reato
negli anni 2012-2014, generici quanto al contenuto, poiché non idonei a
dimostrare la compenetrazione dell’interessato nella compagine, e nel contempo
limitati temporalmente, che non si pongono quindi in continuità con la condotta
in precedenza verificata, né con l’attualità.

3. Vertendosi in tema di misura cautelare di natura reale è del tutto pacifico
che l’ambito della valutazione deve limitarsi alla verifica della possibilità di
sussumere la contestazione nell’ipotesi delittuosa posta a fondamento del
provvedimento, con esclusione della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
(principio pacifico; per tutte da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 22207 del 29/04/2014
imp. Ianì, Rv. 259758)
Ne consegue che ove, come nella specie, sussiste un giudicato cautelare
con riguardo alla misura coercitiva personale non vi sia alcuno spazio per un
autonomo accertamento del fumus in merito all’astratta idoneità dell’imputazione
al modello legale.
2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 10039/2016

si eccepisce violazione di legge di cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.

4. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 15/06/2016

di € 1.500 in favore della Cassa delle

spese processuali e della somma

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