Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30032 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30032 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONE CARMEN N. IL 24/01/1968
avverso l’ordinanza n. 21751/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
29/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/stie le conclusioni del PG Dott. h1 ( cobl. IntAjti &L kg, c.L-+ o
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1.4.A.
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Data Udienza: 27/03/2014

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RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Roma, all’esito dell’udienza camerale, fissata previa
opposizione della p.o., non ha accolto la richiesta di archiviazione del P.M.,
disponendo l’imputazione coartata nei confronti di LEONE CARMEN in ordine al
reato ascrittole.
Contro tale provvedimento CARMEN LEONE ha proposto ricorso per
cassazione, con l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale,

motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – errata e mancata applicazione degli artt. 410, comma 3, 409, comma 2,
127, comma 1, 161 e 162 (lamentando che l’avviso all’indagata per l’udienza
camerale sia stato notificato tempestivamente ma presso lo studio del
difensore, non presso il domicilio eletto)
Il – errata e mancata applicazione degli artt. 408, comma 3, e 410 c.p.p.

(lamentando il difetto di legittimazione dell’opponente);
III – errata e mancata applicazione dell’art. 410 c.p.p. (lamentando
l’inammissibilità dell’opposizione).
Con requisitoria scritta depositata in data 23 gennaio 2014, il P.G. ha
concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, poiché il provvedimento impugnato:

non è autonomamente impugnabile (è, infatti, inammissibile

l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il provvedimento del GIP che
respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione
dell’imputazione: Sez. IV, sentenza n. 10877 del 20 gennaio 2012, CEtbCass. n.
251986);
– non costituisce atto abnorme, poiché emessa nell’esercizio di un potere del
quale il GIP è senz’altro attributario.

deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la

2
Deve, per completezza, rilevarsi che il dedotto vizio di citazione sarebbe – se
effettivamente sussistente – comunque tardivamente dedotto poiché non
tempestivamente eccepito all’udienza camerale.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno

di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 27 marzo 2014

Il Consi liere estensore

2000 n. 186), e tenuto conto della natura delle questioni dedotte – della somma

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