Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30032 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30032 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Rocco Rosa Maria Camilla, nata a Lanciano il 05/01/1948
avverso l’ordinanza del 11/02/2016 del Tribunale di Chieti
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro disposto sull’immobile sito
in Lanciano, via Frentani;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 11/02/2016, ha respinto il
riesame proposto da Di Rocco Rosa Maria Camilla nella sua qualità di terza
cointestataria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, funzionale alla confisca
per equivalente.
Nel provvedimento si dà conto dell’intervenuta condanna nei confronti del
coniuge dell’odierna ricorrente, Genovese Domenico, per il delitto di peculato,
contitolare di beni immobili con quest’ultima per effetto della comunione legale,
ed esclusa la fondatezza dei rilievi in rito proposti, si richiama la giurisprudenza
che esclude il diritto del terzo intestatario all’opposizione, sancendo la piena
confiscabilità dei beni immobili cointestati, la cui contitolarità dà diritto al terzo
intestatario di rivendicare il suo diritto di proprietà sulla parte del valore ricavato

Data Udienza: 15/06/2016

dalla vendita, in caso di indivisibilità, quale quella che risulta accertata nella
specie.

2. La difesa di Di Rocco Rosa Maria Camilla ha proposto ricorso eccependo
violazione di legge con riferimento agli artt. 321 comma 2 e 322 ter cod. proc.
pen. nella parte in cui, non facendo applicazione integrale dei principi

svolto l’accertamento riguardante l’essenziale requisito della disponibilità del
bene da parte dell’interessata, né ha valutato, con riferimento specifico ai beni
oggetto di sequestro, la loro indivisibilità, verifica preliminare all’applicazione del
vincolo sull’intero.
Si segnala inoltre che l’imposizione del vincolo azionato è funzionale alla
confiscabilità del bene, che deve escludersi, per quel che riguarda l’integralità del
suo valore, circostanza che dovrebbe imporre una limitazione del vincolo
cautelare alla parte di pertinenza del condannato, poiché manca, nell’ipotesi di
sequestro per equivalente, la funzione preventiva rispetto alla consumazione del
reato, mentre la sua figura giuridica deve considerarsi rapportabile al sequestro
conservativo che si informa al principio di responsabilità penale; ciò impone che
la misura non incida su terzi estranei, se non in caso di oggettiva impossibilità di
procedere diversamente, situazione che si assume non verificata nella specie.

3. Il ricorso non è fondato.

4. Pacifica la natura del vincolo imposto, altrettanto pacificamente deve
valutarsi che la sua estensione sui beni di cui la ricorrente risulta cointestataria è
strettamente correlata alla loro indivisibilità, che discende dalla natura di
immobili – un appartamento ed un esercizio commerciale- nella disponibilità di
entrambi, per effetto della contitolarità e conseguentemente della identità
dell’ampiezza del diritto reale dagli stessi rivendicato.
Come già richiamato nel provvedimento impugnato, e riconosciuto in
precedenti della Corte di legittimità, tale situazione giuridica non condiziona
l’aggredibilità dei beni, posto che la misura ablativa, non potendosi esercitare
sull’intero bene, proprio per tale caratteristica unitarietà, dovrà limitarsi alla
metà del suo valore, rimanendo impregiudicato il diritto dell’intestatario estraneo
al reato alla riscossione dell’esubero (sul punto Sez. 3, Sentenza n. 29898 del
27/03/2013, imp. Giorgiani Rv. 256438) su cui si estende il suo diritto di
proprietà; in ragione di tale principio e della necessità di garantire la concreta
possibilità di aggressione del bene, può disporsi il sequestro sull’intero. Ciò
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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 9947/2016

interpretativi fissati da precedenti della Corte di legittimità in argomento, non ha

comporta che il bene sia sottoponibile a sequestro e parimenti confiscabile, con
la conseguenza che, trattandosi di un bene indivisibile, ai fini di garantire la
confisca il bene, pur appartenendo in parte a persona estranea al reato, deve
essere fisicamente mantenuta in custodia per l’intero, mentre – una volta
disposta la confisca – sul valore realizzato dalla vendita della medesima la parte

In tal senso risulta non pertinente il richiamo alla carenza di connessione
tra la condotta dell’odierna ricorrente ed il reato, posto che le conseguenze alla
stessa derivanti dalla misura cautelare imposta non sono correlate ad
un’impropria verifica della sua responsabilità, ma esclusiva conseguenza della
natura unitaria dei beni, che non consente lo scorporo della quota di pertinenza
del coniuge prima della vendita.

5. Analogamente irrilevante è la verifica della disponibilità dei locali
commerciali da parte del ricorrente, accertamento sollecitato con la requisitoria
dal rappresentante dell’accusa, poiché tale estremo di fatto è conseguenza
giuridica dell’indiscussa contitolarità dell’immobile, al pari di quanto riconosciuto
per la casa di abitazione, titolo di proprietà che legittima la misura cautelare
applicata, poiché comporta la disponibilità della metà del bene da parte
dell’interessato. Del resto la necessità di tale approfondimento, in forza del
precedente di questa Corte (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 Costagliola e altri,
Rv. 252378) posto a fondamento della richiesta richiamata, si riferisce ad un
allargamento della sfera dei beni aggredibili, permettendo di andare al di là
dell’intestazione formale, come è reso evidente dal testo del provvedimento
richiamato, verifica del tutto irrilevante nella specie, ove è indiscusso il titolo di
proprietà, ancorché solo su metà del valore dei beni.

6. Per l’effetto del tutto legittima risulta la misura cautelare imposta
sull’intero, mentre la deduzione con la quale si lamenta il mancato accertamento
dell’indivisibilità dell’immobile risulta superata dal richiamo svolto alla natura dei
beni oggetto del sequestro, non risulta contraddetta da allegazioni di segno
opposto.

7. Il rigetto del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 9947/2016

estranea al fatto reato potrà rivalersi della perdita sulla metà del ricavato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna
processuali.

t11, 5 ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 15/06/2016

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