Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30032 del 05/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30032 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALSETTA MIRCO N. IL 19/08/1982
avverso la sentenza n. 499/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 05/06/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, FALSETTA
MIRCO era ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in abitazione e
condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, denunciando mancanza e manifesta illogicità della
motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, in difetto_di_ prova oltre
ogni ragionevole dubbio, avendo i giudici di merito fondato la condanna

proprietà della moglie di altro coimputato) in cui si trovava l’imputato nel corso di
un controllo stradale;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la motivazione
della decisione impugnata fa leva anche sul rinvenimento del veicolo di arnesi da
scasso; inoltre il materiale sottratto recava segni chiari (tasselli_ e viti ancora
attaccati, fango ed erba bagnati) dai quali poteva desumersi che potesse essere
stato prelevato di recente ed in tutta fretta e gli imputati apparivano “molto sudati
come se immediatamente prima avessero fatto un gran lavoro” circostanze che
qualificavano la presenza dell’imputato sul furgone e rispetto alle quali il ricorrente
non si confronta dell’impugnazione;
– che infatti il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di
appello, va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di
una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

esclusivamente sul ritrovamento della presunta refurtiva sul furgone (peraltro di

e

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