Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30031 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30031 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPESE PASQUALE N. IL 14/01/1952
avverso il decreto n. 1/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
1ette/s9tite le conclusioni del PG Dott. g jett A. – do „ , l a k

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Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con il decreto indicato in epigrafe, ha confermato il
decreto emesso dal Tribunale di Savona in data 15 ottobre 2012, che aveva disposto il
sequestro e la confisca dei beni compiutamente indicati a f. 1 del decreto oggi impugnato
nei confronti di PASQUALE CAMPESE, generalizzato come in atti.

2. Contro tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione, con l’ausilio di un
difensore iscritto nell’apposito albo speciale, il CAMPESE, deducendo il motivo di seguito

disp. att. c.p.p.:
I – erronea applicazione di norme giuridiche e manifesta illogicità della motivazione.

In data 29 gennaio 2014 sono state depositate le conclusioni scritte del P.G., riportate in
epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile, perché in parte manifestamente infondato, in parte
presentato per motivi non consentiti: le doglianze del ricorrente, pur evocando violazione di
legge, si concretizzano in censure alla motivazione dell’impugnato provvedimento, che non
possono costituire oggetto di ricorso in questa sede.

1. Questa Corte Suprema ha, in più occasioni chiarito che, nel procedimento di
prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza
della generale disposizione dell’art. 4, comma 1, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, applicabile
anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965 (in forza del richiamo
di cui all’art. 3-ter, comma 2, della citata L. n. 575 del 1965): ne consegue che in sede di
legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto
carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente,

enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173

traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice,
dell’obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato
(Cass. pen., sez. V, sentenza n. 19598 dell’8 aprile 2010, CED Cass. n. 247514; sez. VI,
sentenza n. 35044 dell’8 marzo 2007, CED Cass. n. 237277; più in generale, per
l’affermazione che, nei casi in cui il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per
violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della
motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma costituzionale che
impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali, cfr. Sez. un., sentenza _,,..
n. 25080 del 28 maggio 2003, CED Cass. n. 224611).

1.1. Tale assetto è già passato indenne al vaglio della Corte costituzionale: il Giudice
delle Leggi, premesso che l’art. 4, comma 1, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, limitando alla
sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello che abbia applicato la
misura di sicurezza della sorveglianza speciale, esclude – secondo un consolidato
orientamento del giudice di legittimità – la sua ricorribilità in cassazione per vizio di
manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha
osservato che tale presupposto interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione dei
parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., <

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