Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30030 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30030 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.g. presso la Corte d’appello di Milano
avverso l’ordinanza del 11/01/2016 della Corte d’appello di Milano emessa nel
procedimento a carico di
Mastrolia Angelo, nato a Campagna il 05/12/1964
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dei
provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Milano con provvedimento del 11/01/2016,
investita dell’appello proposto dall’accusa avverso il rigetto dell’istanza di
applicazione della misura patrimoniale propedeutica alla confisca nei confronti di
Mastrolia Angelo, pronunciato dal Tribunale di Como con decreto del
11/12/2015, accertava l’inammissibilità dell’impugnazione, nel presupposto che
l’art. 27 d. legis.vo 06/09/2011 n. 159 non prevede tra i provvedimenti
impugnabili i sequestri, e quindi la possibilità di sottoporre ad impugnazione i
provvedimenti di rigetto in materia, circostanza che, nella considerazione della
tassatività dei mezzi di impugnazione, conduceva alla decisione richiamata.

Data Udienza: 15/06/2016

Il P.g. presso la Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso richiamando
recente giurisprudenza della Corte di legittimità che, in senso opposto a quanto
ritenuto nel provvedimento impugnato, ha concluso per l’impugnabilità del
provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione della confisca, non
preceduta dalla richiesta di sequestro, e sollecita l’annullamento con rinvio del

2. La difesa di Mastrolia ha depositato memoria con la quale,
preliminarmente, rileva la tardività del ricorso, proposto oltre il termine di dieci
giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione al P.g.
Si assume l’inammissibilità del ricorso anche sotto il profilo della rilevanza,
in quanto è stato impugnato il diniego della misura patrimoniale del sequestro
propedeutico alla confisca, senza impugnare il rigetto di quest’ultimo
provvedimento, pure disposto dal Tribunale, circostanza che rende immutabile
tale decisione, e conseguentemente priva di interesse l’impugnazione, stante la
definitività formatasi sulla decisione di rigetto della misura cui il sequestro è
strumentale.
Nel merito si contrasta l’unica decisione della Corte di legittimità sulla cui
interpretazione è fondato il proposto ricorso, per la preventiva equiparazione del
provvedimento di revoca del sequestro che essa opera rispetto a quello di
diniego della misura, situazione differente nei presupposti, la cui parificazione
comporta un’interpretazione estensiva non consentita dalla tassatività dei mezzi
di impugnazione, di cui non si ravvisa il fondamento giustificatore. Si segnala
inoltre che, fin dalla relazione di accompagnamento della nuova disciplina
normativa, è chiarito che non si è voluto conferire alla Corte il potere di disporre
il sequestro, punto sul quale si incentrano iniziative di modifica normative, al
momento in corso, la cui presenza esclude, allo stato, la possibilità di impugnare
il provvedimento di diniego.
3. Il ricorso è inammissibile per tardività.

4. Si deve infatti rilevare che in materia deve farsi riferimento alla
disciplina prevista in proposito dall’art. 10 d. legisl. 6 settembre 2011 n. 159 che
fissa in giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento gravato il termine per
la formulazione dell’impugnazione.
Risulta dagli atti che l’ordinanza del Tribunale è stata comunicata al P. g.
il 13/01/2016 sicché il termine richiamato scadeva il 23/01/2016 sabato, giorno

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 5717/2016

provvedimento impugnato.

non festivo, mentre l’impugnazione è stata depositata nell’ufficio del giudice

a

quo il successivo 25/01/2016, a termine massimo ormai spirato.

5. In applicazione degli artt. 585-591 cod. proc. pen. deve quindi
accertarsi l’inammissibilità dell’impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 15/06/2016

P.Q.M.

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