Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3003 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3003 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

Bongiovanni Alberto nato il 17.7.1965;
avverso la sentenza n. 371/14 del 24.1.2014 della Corte d’Appello dì Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 26.11.2015 la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Corrado Bellora del Foro di Aosta per la parte civile Società Valdostana Autoservizi
Pubblici SVAP che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso come da conclusioni scritte e
nota spese .

1

Data Udienza: 26/11/2015

PREMESSO IN FATTO

Con sentenza emessa il 24/1/2014 la Corte d’Appello di Torino, confermava , la sentenza di
condanna emessa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Aosta, nei confronti di Alberto

Avverso tale la pronuncia ricorreva l’imputato per mezzo del suo difensore il quale lamentava:
1) la nullità della sentenza di condanna in quanto fondata su prove inutilizzabili, ovvero sulla
dichiarazione confessoria dell’imputato, a suo avviso, affetta da inutilizzabilità ex artt. 63 e
238 c. 2 bis c.p.p., infatti il Bongiovanni avrebbe ammesso l’ammanco di euro 310.000,00 in
danno della società Valdostana Servizi davanti a quattro testimoni, non in maniera spontanea,
ma “condizionato da un ambiente ostile”, tanto che successivamente disconosceva la
dichiarazione in parola, affermando altresì che la CTU, eseguita in sede civile, non poteva
avere rilievo in sede penale; 2) censurava inoltre la pronuncia di secondo grado in quanto
basata su una dichiarazione confessoria priva di riscontro oggettivo ed anzi contraddetta
dall’effettiva consistenza dell’ammanco, pari ad euro 336.000,00 e non 310.000,00 come
riferito dall’imputato; 3) criticava la sentenza in punto di commisurazione della pena avuto
riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione
condizionale della pena e, da ultimo, 4) censurava l’eccessività della liquidazione del l* danno
morale pari ad euro 30.000, in favore della parte civile, ritenendo che la responsabilità nella
causazione del danno, nella sua integrità, doveva essere riferita anche all’omesso controllo
dell’operato del Bongiovanni, da parte degli organi societari .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.
Esso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte
d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che
il ricorrente non considera né specificatamente censura.
Occorre innanzi tutto premettere che la sentenza d’Appello è resa con rifermento ad una
sentenza di primo grado, emessa all’esito del giudizio abbreviato, rispetto al quale ogni
eccezione o doglianza in punto di inutilizzabilità della prova, va conciliata con la natura
premiale del rito e la scelta abdicativa operata dall’imputato, relativamente ad eccezioni o
doglia nze, eventualmente rilevanti in fase dibattimentale.
Difatti il giudizio abbreviato è stato definito da questa Corte come un procedimento a prova
contratta nel quale l’imputato accetta che la regiudicanda sia definita in base agli atti già
2

Bongiovanni, per il delitto di appropriazione indebita aggravata.

acquisiti in assenza del contraddittorio ed a quelli eventualmente richiesti compatibili con la
fisionomia del rito speciale, consentendo di attribuire agli elementi legittimamente raccolti nelle
indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi normalmente sono sprovvisti nel processo
che si svolge nelle forme ordinarie (sez. U n. 16 del 21/6/2000, Rv. 216246). E sulla base di
tale sistemazione teorica del rito le Sezioni Unite, nella decisione ora citata, hanno affrontato la
problematica relativa alla sussistenza di eventuali limiti all’accettazione, da parte dell’imputato
che accede al rito abbreviato, dei risultati delle indagini preliminari; ed in questo senso, con
affermazione pertinente ai fini della decisione sui motivi di ricorso in esame, si è stabilito che

riferimento alla fase dibattimentale, in quanto ciò costituisce diretta conseguenza della scelta
abdicativa formulata dall’imputato con la richiesta del rito speciale. Viceversa l’esistenza di atti
probatori assunti contra legem o affetti da nullità assoluta potrà essere eccepita in tutte le fasi
del procedimento, compresa l’udienza preliminare, il rito abbreviato e le procedure incidentali,
in quanto vengono in rilievo, in tale ipotesi, invalidità sottratte al potere dispositivo delle parti
concretanti ipotesi di inutilizzabilità patologiche. Per quanto detto non rientrano in tale secondo
genere le prove assunte nel processo abbreviato già oggetto di verifica da parte del Giudice di
secondo grado, ovvero la dichiarazione confessoria resa dall’imputato e contenuta nell’atto da
lui sottoscritto, davanti a quattro testimoni. Il giudice di appello per affermare l’infondatezza
della tesi difensiva in punto di inutilizzabilità della dichiarazione, correttamente, ha evidenziato
che il documento in parola contiene una dichiarazione confessoria proveniente dall’imputato,
non assimilabile al regime di cui all’art. 63 c.p.p., ( che riguarda solo le dichiarazioni rese
davanti alla P.G. o all’autorità giudiziaria in fase di indagini ), ma al regime probatorio delle
dichiarazioni contenute in un documento proveniente dall’ imputato e come tale rientrante
nella previsione di cui all’art. 237 c.p.p., la cui efficacia probatoria, afferma la Corte
terrritoriale, è risultata corroborata dalla dichiarazioni testimoniali di ben quattro soggetti e
dagli esiti di una CTU, eseguita nel giudizio civile, che ha accertato la paternità della
sottoscrizione. La confessione stragiudiziale, pertanto, condivisibilmente ed in conformità con
l’indirizzo di questa Corte ( Sez. 6. n. 23777 del 13.12.2011, rv. 253002), è stata posta a base
del giudizio di colpevolezza dell’imputato, atteso che il giudice di merito, con motivazione
immune da vizi logici, ne ha apprezzato favorevolmente la veridicità e la spontaneità,
escludendo ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio e di intervenuta costrizione sul
soggetto. Deve aggiungersi che il valore probatorio della detta fonte di prova è stato
apprezzato secondo le regole del mezzo di prova che la introduce nel processo, la cui
spontanea formazione e sottoscrizione, la Corte ha scandagliato sulla base di elementi
probatori di supporto ( testimonianze e CTU del processo civile), che hanno trovato ingresso
immediato nel processo abbreviato, in ragione della scelta processuale operata dall’imputato.
Infatti la sentenza in verifica si fa carico, di analizzare in ogni dettaglio il contenuto della
confessione e il contesto in cui fu resa e, in maniera argomentata e senza incorrere in vizi
logici, ne inferisce la particolare credibilità ( pag. 6).

3

nel giudizio abbreviato non rilevano le inutilizzabilità delle prove stabilite dalla legge con

Con riferimento poi al trattamento sanzionatorio, questa Corte ha affermato che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto
di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole
ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando
difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez.

Il

n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della

considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364
del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). A tal fine la Corte d’appello ha evidenziato il non
coerente comportamento processuale dell’imputato – il quale dapprima contesta
l’utilizzabilità della dichiarazione, e poi ne ha valorizza l’efficacia probatoria – dall’altro i
precedenti penali e la gravità della condotta appropriativa del Bongiovanni, parametrando
su tali elementi anche la negazione del beneficio della sospensione condizionale della
pena, in ossequio ai criteri valutativi di all’art. 163 c.p..
Da ultimo con riferimento al profilo del danno , correttamente la Corte di merito ha
sottolineato che l’entità della somma liquidata a carico dell’imputato, non può essere
ridotta in ragione di una asserita concorsualità nel reato da parte degli organi societari
che, invero, non risultano essere coinvolti nemmeno in termini di condotta omissiva.
Va altresì precisato che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito questa Corte
ha affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale sfuggendo ad una piena
valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del
giudice di merito ( Sez. 3 n. 3912 del 11/2/1991, rv. 186780).
Da quanto premesso consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel presente grado dalla
costituita parte civile SVAP Società Valdostana Autoservizi Pubblici, liquidate in euro
3.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% , CPA ed IVA

P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla
rifusione in favore della parte civile Società Valdostana Autoservizi Svap delle spese sostenute
nel presente grado di giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre spese forfettarie nella misura
del 15% , CPA ed IVA.
COSI’ DECISO IL 26.11.2015

concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA