Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30029 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30029 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cervone Michele, nato a Marino il 03/10/1959
avverso il decreto del 07/10/2015 della Corte d’appello di Perugia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Perugia, con decreto del 07/10/2015, ha respinto
l’istanza di revocazione proposta nell’interesse di Cervone Michele avverso la
misura di prevenzione della confisca imposta su alcuni beni immobili di sua
pertinenza, in relazione ai quali la Corte d’appello, con atto del 21/10/2014,
aveva respinto la richiesta di revoca della misura, istanza invece accolta con
riferimento ad altri beni immobili di sua proprietà.

2. La difesa di Cervone ha proposto ricorso con il quale rileva vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, assumendone la deducibilità in forza
della disposizione di cui all’art. 28 d. legisl. n. 1509 del 2011, che nessuna
delimitazione pone al riguardo, e sul necessario raffronto della disciplina
applicabile nel procedimento attivato,con quella della revisione di cui all’art. 630
cod. proc. pen. di cui mutua le finalità.

d_

Data Udienza: 15/06/2016

A seguito di tale premessa si lamenta la non corretta valutazione
dell’incidenza della vincita al lotto ottenuta dal Cervone nel 1999 nella
costituzione del patrimonio sottoposto a misura, oltre che le ricostruzioni
ipotetiche realizzate dal giudice di merito sul costo delle giocate per pervenire a
tale vincita, che non hanno alcun addentellato concreto in atti.

3. Ha proposto ricorso anche l’interessato personalmente, che lamenta

violazione di legge processuale e vizio della motivazione nel provvedimento
impugnato, tanto da escluderne l’esistenza, nella parte in cui ha ricostruito in
maniera ipotetica i suoi rapporti patrimoniali con i genitori conviventi e ritenuto
improbabili i risparmi così ottenuti dall’interessato, con valutazione non fondata
su dati certi, e pertanto immotivata, anche in quanto ignora del tutto la nuova
prova, costituita dalla consulenza contabile depositata in argomento.
Si rileva vizio di motivazione anche in relazione al documentato guadagno a
seguito di investimenti in borsa, rispetto ai quali la Corte ha rilevato la mancata
dimostrazione della presenza di provvista in capo all’interessato, ed omesso di
valutare che, operando questi con acquisti e vendite nell’arco di sette giorni, egli
ben poteva sfruttare lo scoperto di conto per poi acquisire guadagni, senza
possedere previamente proprie disponibilità.
Da ultimo si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione
conseguente alla mancata analisi della correlazione temporale esistente tra gli
introiti del 2002 e l’acquisto di un locale ad Ariccia.

4. Con memoria depositata nei termini si segnala che l’omessa motivazione
su punti decisivi integra la violazione di legge, quale vizio rilevabile anche in sede
di ricorso avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione, che nella
specie ha inciso proprio sulla valutazione della potenzialità dimostrativa della
nuova prova dedotta.
Si lamenta l’illogicità di ritenere limitata l’impugnazione della decisione
sull’istanza di revocazione alla sola violazione di legge a fronte della presenza in
tale procedimento di un unico grado di giudizio, e della natura sostanzialmente
sanzionatoria della misura patrimoniale in tal senso disposta, in violazione degli
artt. 3 e 24 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti,
e per manifesta infondatezza.

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 2788/2016

e

2.

Quanto al primo profilo deve escludersi di fondare il ricorso

sull’eccepito vizio argomentativo, in forza del chiaro disposto dell’art. 10 comma
3 d. legisl. 06/09/2011 n. 159 che limita i motivi di ricorso in argomento alla
violazione di legge, secondo una valutazione che, sia pure ad altri fini, in tema di
confisca ha superato il vaglio di legittimità costituzionale.
Né può accendersi all’interpretazione sollecitata dal difensore che,

d. legisl. 06/09/2011 n 159, parificata alla revisione del processo, reclama un
controllo sulla tenuta argomentativa della nuova analisi, ritenendo ingiustamente
esclusa in tal caso la garanzia del doppio grado di merito sulla comparazione
degli elementi nuovi con quelli già acquisiti. Il dato prova troppo in quanto, oltre
a non essere sostenuto da nessun richiamo testuale, introdurrebbe in via
interpretativa una dilatazione del giudizio solo per tale ipotesi, mentre , a ben
vedere, anche nel caso della revisione la valutazione di merito riconosciuta è una
sola, con il circoscritto controllo sulla tenuta logica della motivazione funzionale
all’intervento di una rivalutazione della responsabilità, cosicché la dilatazione
auspicata finirebbe di fatto per realizzare una equiparazione dei due
procedimenti non pienamente assimilabili, negata dal legislatore, che non ha
operato alcun riferimento al riguardo.

3. Anche il vizio di motivazione integrale su punti dirimenti della
decisione, sollevati quale eccezione di nullità proposta quale violazione dell’art.
125 cod. proc. pen., è insussistente, poiché è palese dalla lettura del
provvedimento l’intervenuta analisi di tutti gli elementi su cui si lamenta il
silenzio, posto che, come si ricava dall’analisi del provvedimento impositivo la
rendita INAIL è stata già calcolata come lecita, e complessivamente valutata,
nell’assenza di ulteriori indicatori, sufficiente a giustificare gli acquisti, sicché ne
è stato escluso il computo dai cespiti ingiustificati, e non ha contribuito quindi a
determinare la sproporzione sospetta; allo stesso tempo risulta insussistente
l’ulteriore vuoto argomentativo sui pretesi canoni di affitto relativi ad imprecisati
locali di Formia, in quanto l’allegato richiamato in ricorso non fa rifermento ad
immobili in quella località di proprietà del ricorrente, ma solo a locali di proprietà
di suo padre e dei suoi fratelli i cui introiti a fini di locazione non risultano
neppure nella prospettazione della perizia direttamente confluiti nelle casse
dell’interessato, sicché anche sotto tale profilo, il dedotto vizio argornentativo
non risulta idoneo a sostenere l’eccezione di nullità di cui all’art. 125 cod. proc.
pen.

3

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 2788/2016

mutuando dalla natura straordinaria del mezzo della revocazione di cui all’art. 28

4. All’accertamento di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo e
ritenuta equa, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle

Così deciso il 15/06/2016

ammende.

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