Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30027 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30027 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Russo Carmelo, nato a Niscemi il 10/12/1982
avverso il decreto del 18/11/2015 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che, qualificata l’impugnazione
proposta quale appello, si disponga la trasmissione degli atti alla Corte d’appello
competente;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Caltanissetta con decreto del 18/11/2015, a seguito
della sospensione della misura di prevenzione disposta nei confronti di Russo
Carmelo per effetto della detenzione partita per altre cause, ha rivalutato
l’attualità della pericolosità, in ossequio a quanto stabilito con sentenza della
Corte Costituzionale n. 291 del 2013, e disposto il ripristino della misura.

2. La difesa di Russo ha proposto ricorso con il quale si rileva violazione di
legge e vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice di merito ha richiamato
quali indicatori della pericolosità episodi pregressi, che non si pongono in
relazione con l’esito della carcerazione subita e dei provvedimenti limitativi della
libertà che si sono succeduti, tutti rigorosamente osservati, nel corso della cui

Data Udienza: 15/06/2016

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applicazione non sono state contestate all’odierno ricorrente ulteriori attività
illecite.
Tale valutazione, nel considerare episodi risalenti, senza connessione con
l’attualità, di fatto tradisce le indicazioni della disposizione in argomento.
CONSIDERATO IN DIRITTO

territorialmente competente.
Deve invero ricordarsi che la possibilità di proporre ricorso per saltum è
delimitata dall’art. 569 cod. proc. pen. al caso di impugnazione di sentenza,

e non anche avverso i decreti e le ordinanze. A tale regola generale non si
sottraggono neppure i provvedimenti in materia di libertà personale, avverso
i quali può essere direttamente proposto ricorso per cassazione solo qualora
non sia esperibile altra forma di impugnazione o qualora si tratti di
provvedimenti impositivi di una misura cautelare personale. (in materia
analoga Sez. 1, n. 5630 del 20/01/2009, Geraci, Rv. 242448). In base a
questi principi generali il decreto applicativo della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. non è suscettibile di ricorso per cassazione se
prima non sia stato proposto appello, cosicché in tal senso deve disporsi la
conversione del mezzo di impugnazione proposto.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’appello di Caltanissetta.
Così deciso il 15/06/2016

1. Il ricorso va convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte

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