Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30026 del 15/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30026 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Salierno Gaetano, nato a Bitonto il 16/11/1952
Cozzella Teresa, nata a Bitonto il 31/05/1953
avverso il decreto del 15/10/2015 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bari con decreto del 15/10/2015, ha confermato il
provvedimento di quel Tribunale del 03/10/2014 con il quale era stata disposta
ai sensi degli artt. 18 e 24 d.lgs.vo 06/09/2011 n.159, la misura di prevenzione
della confisca dei beni immobili di proprietà di Salierno Gaetano e Cozzella
Teresa, respinta la richiesta di applicazione della misura di prevenzione
personale nei confronti del primo, nel presupposto della mancanza di attualità
della pericolosità.

2. La difesa di Salierno e Cozzella ha proposto ricorso con il quale si rileva
violazione di legge in relazione agli artt. 24 d. legisl. n. 159 del 2011 e 111
Cost., nella parte in cui nella valutazione della sproporzione delle utilità
riscontrate rispetto al reddito percepito dalla coppia, non erano state computati i

Data Udienza: 15/06/2016

redditi provenienti dall’evasione fiscale, contrariamente a quanto previsto dalla
giurisprudenza della Corte di legittimità, nel massimo consesso.
In particolare si contesta l’utilizzazione dei criteri di quantificazione usati, tratti
da meri indicatori statistici, senza considerare la reale incidenza di determinate
spese nell’economia territoriale, e conseguentemente, la non corretta

3. Con memoria depositata nei termini la difesa degli interessati contesta
la valutazione di irrilevanza, al fine della valutazione di proporzionalità, degli
importi sottratti all’imposizione fiscale quando tali introiti non siano riferibili
direttamente al proposto, ma a terzi interessati, quali nella specie la moglie del
Salierno, che avrebbe svolto attività commerciale, in evasione totale e rispetto
alla quale non possono estendersi i principi in tema di estensione degli elementi
dimostrativi della pericolosità, fissati sul punto dalla sentenza Sez. U, n. 33451
del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244. Si operano conseguentemente
richiami di fatto alla dimostrazione, fornita nel grado di merito, relativa alla
compatibilità degli introiti con l’esercizio dell’attività da parte della Cozzella, in
violazione delle norme fiscali a sostegno della ritenuta illegittimità del
provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Occorre premettere in rito che il difensore ricorrente risulta munito di
procura speciale rilasciata dai coniugi nel grado di merito, che lo abilita alla
difesa in questa sede.

3.

La proposta impugnazione è fondata sulla illegittima carenza di

considerazione delle entrate della coppia riconducibili ad evasione fiscale, la cui
rilevanza è del tutto esclusa dalla pressoché costante interpretazione della Corte
di legittimità, da ultimo acquisita con la pronuncia delle sezioni unite, già
richiamata in narrativa, che connette la violazione fiscale alla pericolosità,
proprio per la necessaria sua correlazione con ulteriori illeciti, volti a nascondere
i redditi prodotti all’imposizione; risulta inoltre indiscussa l’intima connessione
delle attività produttive dei coniugi, del resto conclamata dalla cointestazione di
tutti i beni sottoposti a confisca.
Sotto i profili richiamati, conseguentemente, risulta evidente la manifesta
infondatezza dell’impugnazione, posta la richiamata irrilevanza, al fine di
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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 87/2016

determinazione delle somme imputabili all’evasione richiamata.

escludere dai cespiti considerabili utili nella ricostruzione del complesso
patrimoniale, delle somme sfuggite ad imposizione.

4. Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base delle difformi
osservazioni contenute nella memoria depositata.
Bisogna previamente rilevare che la memoria contiene argomenti del

volta la necessità di una difforme valutazione degli introiti provenienti
dall’evasione fiscale del terzo, in relazione alla cui posizione non vige la
presunzione di pericolosità riferibile solo al proposto.
Ed, al di là del dato formale, che già denota inammissibilità del rilievo per
il suo elemento di novità, mette conto di osservare che solo in tale nuovo atto si
prospetta di fatto un’autonomia economica tra i coniugi e quindi la necessità di
una valutazione frazionata, circostanza estranea all’esposizione contenuta
dell’impugnazione originaria, ove si opera un richiamo al patrimonio della coppia;
peraltro tale ricostruzione risulta smentita dagli accertamenti richiamati nel
provvedimento impugnato, ove si dà conto della cointestazione di tutti i beni
immobili acquisiti e della provenienza degli introiti iniziali, che hanno consentito i
corposi acquisti effettuati nel 1989 esclusivamente dal Salierno (fg6 del
provvedimento impugnato) da utili dell’azione illecita, poiché non risulta che
l’attività commerciale, facente capo alla azienda agricola della moglie, fosse
esercitata a quella data, mentre le ulteriori utilità riconducibili a tale attività
produttiva non costituivano che acquisizioni dei frutti dei terreni acquisti
illecitamente (fg 7 provv. cit.).
La circostanza ulteriormente avvalora la manifesta infondatezza delle
eccezioni formulate nella memoria, che, per quanto detto, risultano prive di
collegamento con quanto emerso dagli atti del procedimento.

4. All’accertamento di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione
dell’art. 616 cod. proc. pen.

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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 87/2016

tutto autonomi rispetto a quelli sviluppati in ricorso, sottolineando per la prima

C,DA
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 15/06/2016

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