Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30023 del 01/07/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30023 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
nel procedimento nei confronti di
Gasperini Danilo, nato a Roma il 06/09/1979
Barbonetti Simona, nata a Roma il 29/04/1976
Gasperini Franco, nato a Trevi il 12/09/1948

avverso la sentenza del 16/06/2014 del Tribunale di Latina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Mintstero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza, limitatamente al mancato ordine di demolizione dell’immobile
abusivo.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 01/07/2016

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza del 16 giugno 2014 emessa
ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Latina, con la quale applicava a
Gasperini Danilo, Barbonetti Simona, e Gasperini Franco, le pene richieste con
l’accordo processuale, in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti, di cui
agli artt. 44, lett. b), d.P.R. 380 del 2001, e 349 cod. pen. .
Deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., lamentando che il Tribunale aveva omesso di applicare la sanzione

380 del 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le
opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna,
ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
Siccome l’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. equipara la sentenza
emessa a seguito di `patteggiamento’ alla sentenza di condanna, l’ordine di
demolizione di un manufatto abusivo di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 va disposto anche in caso di applicazione della pena
concordata dalle parti.
In proposito questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009,
P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo
il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice,
non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle
parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del
patteggiamento; l’ordine di demolizione è un provvedimento dovuto, privo di
contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di
condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non è disponibile dalle
parti in sede di patteggiamento. Conseguentemente detto ordine va disposto
anche se mancante nella richiesta (Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado,
Rv. 210128; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539).

2

accessoria dell’ordine di demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n.

3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
all’omesso ordine di demolizione, che va disposto ai sensi dell’art. 620 c.p.p.,
lett. I), trattandosi di provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di
discrezionalità (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3,
n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).

P.Q.M.

ordine di demolizione, ordine che impartisce.

Così deciso in Roma il 01/07/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso

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