Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30022 del 01/07/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30022 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Buccella Francesco, nato a Campagna il 27/01/1959

avverso la sentenza del 30/06/2014 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio per erroneità del calcolo di conversione della pena detentiva in pena
pecuniaria.

RITENUTO IN FATTO

1. Buccella Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza del 30
giugno 2014 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Salerno, con
la quale gli veniva applicata la pena di mesi tre di reclusione, convertita in C
22.250,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000,

Data Udienza: 01/07/2016

per aver omesso, in qualità di legale rappresentante della Eurosprint s.r.I., il
versamento dell’IVA, in relazione all’anno di imposta 2008, per un importo
pari a C 123.688,00, lamentando la violazione di legge per l’erroneità della
conversione della pena, per l’illegittimità della confisca di valore disposta,
anche in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena
detentiva.

1. Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n.
158, entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10
ter cit. nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite,
unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un
ammontare superiore ad euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta; va
aggiunto che tale modifica, in quanto comportante una disposizione più
favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen.,
anche ai fatti posti in essere antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da
contestazione, pari ad euro 123.688,00, importo inferiore al limite di legge di
cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con
la formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale
suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la
stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n.
37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16
del 05/11/2015, Vanni, Rv. 265939).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 01/07/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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