Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30021 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30021 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAO RICCARDO N. IL 18/03/1967
avverso la sentenza n. 1050/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 06/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
01(
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/04/2014

CAO Riccardo tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la
sentenza 6.6.2012 la quale la Corte d’Appello di Cagliari riformando la
decisione del Tribunale, ha dichiarato il non doversi procedere nei suoi
confronti per essere il reato estinto per prescrizione. La difesa richiede
l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:
§1.) vizio di motivazione ex art. 6061V’ comma lett. e) cpp e violazione degli
artt. 129 comma 2 e 195 IV comma cpp.
La difesa sostiene che la Corte d’Appello non ha risposto alle doglianze
formulate con l’atto di gravame limitandosi a richiamare gli argomenti di
cui alla sentenza di primo grado. La difesa sostiene ancora che la Corte
territoriale ha omesso la motivazione in merito alla gravità, precisazione e
concordanza degli indizi e il loro complessivomme apprezzamento, così
introducendo una ricostruzione alternativa della vicenda (in relazione al
momento della proposizione della denuncia di sottrazione dell’automezzo e
al luogo ove era stata presentata la denuncia). La difesa lamenta che la
valutazione dell’infondatezza della tesi del ricorrente si basa sulla
deposizione del maresciallo CARTA il quale ha riferito fatti accertati nel
corso del sopralluogo e non al giorno in cui è stato accertato il furto
dell’escavatore. La difesa sostiene infine che quanto riferito dal maresciallo
dei carabinieri è frutto dell’acquisizione di informazioni non verificate. La
difesa conclude che pur ricorrendo una causa estintiva del reato ex art. 129
II^ comma, l’imputato dovrebbe essere mandato assolto dal reato ascritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa ripropone in questa sede questioni già dedotte nel corso del
giudizio di merito, in ordine alle quali la Corte d’Appello ha dato articolata
risposta indicando i termini della vicenda nel suo reale svolgimento e le
prove utilizzate ai fini del giudizio.
In questa sede la difesa si limita a riproporre la tesi della validità della
possibile ricostruzione alternativa e formula censure generiche in ordine al
contenuto e alla valutazione della prova rappresentata dalla deposizione del
maresciallo dei carabinieri. Nè appare degna di possibile apprezzamento la
denunciata violazione dell’art. 195 IV comma cpp, alla luce della
produzione da parte della difesa del verbale delle dichiarazioni rese dal
maresciallo dei Carabinieri, in forma parziale e dalle quali si desume che il
testimone si è limitato a riferire le modalità di svolgimento della propria
attività investigativa. Trattasi di circostanza peraltro presa in considerazione
dalla stessa Corte d’Appello la quale ha posto in evidenza come le
dichiarazioni rese dal testimone non siano state censurate dalle parti
processuali nel loro contenuto. L’assoluta genericità nella formulazione
della doglianza non consente di ritenere provata la violazione denunciata.
Va infine osservato che le censure della difesa sono tutte riconducibili alla
denuncia del vizio di motivazione che nel caso di specie deve essere
considerato inammissibile, alla luce dell’esito del giudizio che si è concluso

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.4.2014.

con la dichiarazione di estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione.
Infatti nel giudizio di Cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la
prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né
vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa (come nel
caso di specie) abbia pronunciato condanna agli effetti civili. Nel caso in
esame il ricorso non contiene alcun riferimento ai capi concernenti gli
interessi civili [v. Cass. 19.3.2013 n. 23594 in Ced Cass. Rv 256625 e Cass.
SU 28.5.2009 n. 35490 in Ced Cass. Rv 2442751. Va qui pertanto ribadito
che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato
a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 cpp soltanto nei
casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale
la
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché
incompatibile con qualsiasi necessità di
valutazione del giudice,
appartiene più al concetto di
accertamento o approfondimento,
“ictu
ocu/i”), che a quello di
“constatazione” (ossia di percezione
“apprezzamento” [in tal senso Cass. SU 25490/2009 cit.]
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della
somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente
determinata la sanzione prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella
condotta processuale del ricorrente aspetti di responsabilità ivi previsti.

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