Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30021 del 01/07/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30021 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ERE
Onofri Francesco, nato a Roma il 14/08/1980
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avverso l’ordinanza del 05/12/2013 del Gip del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento
limitatamente alla formulazione dell’ordine di imputazione coattiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Onofri Francesco ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 5
dicembre 2013, emessa
ex
art. 409, comma 5, cod. proc. pen. dal Gip del
Tribunale di Roma, con la quale veniva ordinata la formulazione
dell’imputazione del reato di cui all’art. 659 cod. pen. a carico di Onofri
Francesco, quale legale rappresentante della Goya Center s.r.I., esercente
Data Udienza: 01/07/2016
l’attività di autolavaggio dalla quale provenivano i rumori molesti, previa
iscrizione nel registro degli indagati.
Lamenta l’abnormità dell’ordinanza, che ha disposto l’imputazione coatta
nei confronti di una persona non sottoposta ad indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che, in materia
di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita
dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione
coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei
confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico
ministero aveva richiesto l’archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013,
dep. 2014, L., Rv. 257786, che ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il
giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative
iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.).
3. Nel caso di specie, il Gip, decidendo su una richiesta di archiviazione in
un procedimento nei confronti di ignoti, ha rigettato la richiesta, ordinando
l’imputazione coatta nei confronti dell’odierno ricorrente, in precedenza non
sottoposto ad indagini, previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod.
proc. pen. .
Avendo esulato dai limiti imposti dall’art. 409 cod. proc. pen., l’ordinanza
impugnata va, dunque, annullata, limitatamente alla formulazione della
imputazione coatta nei confronti di persona non indagata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla
formulazione della imputazione coatta nei confronti di persona non indagata.
Così deciso in Roma il 01/07/2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
1. Il ricorso è fondato.