Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30020 del 01/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30020 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Luca Paolo Franco, nato a Casarano il 29/06/1950

avverso la sentenza del 01/04/2015 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. De Luca Paolo Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza del 1
aprile 2015 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce, con la
quale gli veniva applicata la pena di mesi quattro di reclusione, sostituita nella
corrispondente pena di C 30.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt.
10 bis e 10 ter d.lgs. 74 del 2000, per aver omesso, in qualità di
amministratore della De Luca Costruttori s.r.I., il versamento delle ritenute,

Data Udienza: 01/07/2016

per un valore pari a C 182.579,00, ed il versamento dell’IVA, in relazione
all’anno di imposta 2009, per un importo pari a C 627.933,00.
Deduce il vizio di violazione di legge, lamentando che la confisca “per
equivalente” disposta dalla sentenza sui beni dell’imputato sia illegittima, in
assenza di accertamento sulla possibilità di una confisca “diretta” nei confronti
della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, premesso che la confisca per equivalente del profitto del reato va
obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex
art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto
dell’accordo tra le parti (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv.
257616, in una fattispecie in tema di reati tributari), non appare applicabile il
principio di diritto invocato, in maniera peraltro priva di specificità, dal
ricorrente, ed affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «Non
è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro
commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro
o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato
tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a
costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato» (Sez.
U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648).
Invero, essendo stata la società nell’interesse della quale è stato
commesso il reato dichiarata fallita il 03/07/2012, alla stregua dei principi
affermati dalla sentenza `Gubert’ delle Sezioni Unite deve ritenersi impossibile
la confisca “diretta” del profitto nella disponibilità della persona giuridica.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue
tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al
pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia
nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3,
sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma il 01/07/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA