Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3002 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3002 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

FILIPPONE Leonardo nato il 30.11.1983;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1264/2014 del 13.3.2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 26.11.2015 la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Maria Giuseppina FODARONI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 13.3.2014 la Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile il
ricorso in appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal GUP
Tribunale di Palermo del 26.4.2012.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione l’imputato personalmente il quale denunciava
l’erroneità della pronuncia di secondo grado ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p., in relazione all’art.
175 c.p.p., ritenendo che la Corte d’Appello, avesse dichiarato la tardività del ricorso,

tale decadenza non era imputabile al Filippone, ma al difensore cui il Filippone si era affidato
per sostenere le proprie ragioni ; invocava pertanto l’ applicazione della rimessione in termini
ravvisando caso fortuito e chiedeva l’annullamento della sentenza in parola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta doglianze non rientranti tra i motivi di ricorso per
cassazione, a norma dell’art. 606 c.p.p..
E’ stata infatti formalmente e sostanzialmente proposta dal Filippone, una richiesta di
restituzione in termine ai fini della proposizione ricorso in appello ai sensi dell’art. 175 c.p.p.,
non valutabile da questa Corte atteso che l’eventuale doglianza prospettata dal ricorrente,
circa la non decadenza dal potere di impugnazione davanti al giudice di secondo grado, per la
ricorrenza del “caso fortuito” o “forza maggiore” ravvisabile , ad avviso del ricorrente, per la
imperfetta esecuzione della prestazione professionale del difensore, avrebbe dovuto essere
proposta davanti al giudice d’appello e solo nel caso fosse stata dichiarata inammissibile, il
ricorrente avrebbe potuto adire questa Corte.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseie della
somma di euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende .
COSI’ DECISO IL 26.11.2015
Il consigliere estensore
cia Aielli

Il presidente
ranco F7da nese

ricavandola dalla decorrenza del termine di gg. 45 scadenti il 24.9.2012, non considerando che

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