Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30019 del 01/07/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30019 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Villani Francesco, nato a Taranto il 17/01/1960

avverso la sentenza del 12/11/2014 del Tribunale di Sondrio

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio limitatamente alla condanna al risarcimento del danno.

RITENUTO IN FATTO

1. Villani Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12
novembre 2014 emessa

ex

art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Sondrio,

con la quale gli veniva applicata la pena di € 6.000,00 di multa, in ordine al
reato di cui all’art. 544 cod. pen., lamentando la violazione di legge in

Data Udienza: 01/07/2016

relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per avere la sentenza
impugnata pronunciato altresì sulla domanda risarcitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
L’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede che, in caso di
patteggiamento, “se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla

Avendo erroneamente pronunciato anche sulla domanda risarcitoria, la
sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla
condanna al risarcimento del danno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna
al risarcimento del danno, che elimina.

Così deciso in Roma il 01/07/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

relativa domanda”.

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