Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30019 del 01/07/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30019 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Villani Francesco, nato a Taranto il 17/01/1960
avverso la sentenza del 12/11/2014 del Tribunale di Sondrio
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio limitatamente alla condanna al risarcimento del danno.
RITENUTO IN FATTO
1. Villani Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12
novembre 2014 emessa
ex
art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Sondrio,
con la quale gli veniva applicata la pena di € 6.000,00 di multa, in ordine al
reato di cui all’art. 544 cod. pen., lamentando la violazione di legge in
Data Udienza: 01/07/2016
relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per avere la sentenza
impugnata pronunciato altresì sulla domanda risarcitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede che, in caso di
patteggiamento, “se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
Avendo erroneamente pronunciato anche sulla domanda risarcitoria, la
sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla
condanna al risarcimento del danno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna
al risarcimento del danno, che elimina.
Così deciso in Roma il 01/07/2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
relativa domanda”.