Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30018 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30018 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LATTANZI MASSIMILIANO N. IL 13/07/1968
avverso la sentenza n. 1880/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1-1,42. cfm-o
che ha concluso per ri .
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Data Udienza: 27/03/2014

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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza emessa in data 12 giugno 2012 dal Tribunale della
stessa città, che aveva dichiarato MASSIMILIANO LATTANZI colpevole della
ricettazione di due assegni provento di furto denunziato il 17 dicembre 2003
(fatto commesso in luogo ignoto prima dell’8 gennaio 2014), condannandolo
alla pena ritenuta di giustizia.

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – nullità della sentenza difetto assoluto di motivazione in relazione al
punto della responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis c.p.;
II – intervenuta prescrizione del reato.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, il PG ed il difensore di fiducia dell’imputato hanno concluso
come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha
deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica
udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e/o manifesta
infondatezza.
1. Con il primo motivo il ricorrente richiama i motivi di appello, lamentando
che la disposta perizia calligrafica avrebbe fornito conclusioni incerte e che sia
stata valorizzata l’assenza di giustificazioni quanto alla disponibilità degli
assegni de quibus.
1.1.

Trattasi di doglianze generiche, e comunque manifestamente

infondate: a prescindere dal rilievo che il ricorrente incomprensibilmente fa
riferimento al non contestato reato di cui all’art. 648-bis c.p., dovendo al
contrario rispondere di una semplice ricettazione, la Corte di appello, con rilievi
esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede,
con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi

4

a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di
appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito
le vicende

de quibus

ed indicato gli elementi posti a fondamento

dell’affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con
la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia
conforme affermazione di responsabilità (f. 3 s.), le dichiarazioni di
PETRUCCIOLI ENZO (motivatamente ritenute attendibili), che ha ricordato di
aver ricevuto gli assegni

de quibus,

di accertata provenienza furtiva,

2 12, dai quali è emerso – contrariamente
le risultanze degli espletati esami pece
a quanto sostenuto dal ricorrente )<

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