Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30015 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30015 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CESARETTI ALESSANDRO LUIGI N. IL 25/09/1989
avverso la sentenza n. 4403/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Urim-U.q
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Data Udienza: 25/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa
in data 18 novembre 2010 dal GUP Tribunale della stessa città, che aveva
dichiarato LUIGI ALESSANDRO CESARETTI colpevole di rapina aggravata e
porto illegale in pubblico di due coltelli (reati commessi in Roma il 31
dicembre 2009); la Corte, ritenuta la continuazione tra i reati giudicandi e

Contro tale provvedimento, l’imputato (personalmente) ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – difetto assoluto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione
delle attenuanti generiche.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte
Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e/o manifesta
infondatezza.
Deve ritenersi rigettata con motivazione implicita la richiesta di concessione
delle attenuanti generiche, in presenza di adeguata motivazione circa la
richiesta della attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine
di motivi (Sez. IV, sentenza n. 2840 del 21 febbraio 1997, CED Cass. n.
207668); considerato che le attenuanti in parola rispondono alla funzione di
adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi
soggettivi ed oggettivi, si è ritenuto (Sez. V, sentenza n. 1863 del 26 novembre
1998, dep. 12 febbraio 1999, CED Cass. n. 212520) che persino il mero
riferimento alla “estrema adeguatezza” della pena (fondata sulla valutazione
della personalità e degli specifici precedenti) sia sufficiente a motivare il diniego
_._.+
delle circostanze attenuanti generiche.

reati separatamente giudicati, ha ridotto la pena.

Nel caso di specie, il ricorso è non soltanto generico (poiché il ricorrente sia
nell’atto di appello che nell’odierno ricorso non ha indicato adeguatamente
l’elemento che avrebbe dovuto essere valorizzato ai fini della concessione
perché decisivamente sintomatico di meritevolezza), ma anche manifestamente
infondato, poiché la Corte di appello ha pur sempre evidenziato in motivazione
la notevole gravità dei fatti (l’imputato si è nel complesso reso responsabile in
breve tempo di quattro rapine a mano armata, ed è rimasto del tutto ignoto il
motivo per il quale egli avrebbe dovuto essere ritenuto meritevole delle

espressione «conferma nel resto», i rilievi del primo giudice.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte
cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al agamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 25 marzo 2014

Il P

idente

attenuanti generiche), ed ha anche richiamato, attraverso la pur sintetica

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