Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30013 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30013 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FORESI SERGIO, nato a Morrovalle il 06/07/1940
PREFABBRICATI FORESI srl, con sede in Morrovalle,in persona
dell’amministratore unico Foresi Sergio

avverso l’ordinanza del 26/10/2015 del Tribunale di Pescara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale dott. Aldo
Policastro che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio con
riferimento al secondo e terzo motivo e rigetto nel resto.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 26.10.2015, rigettava l’istanza
di riesame proposta nell’interesse di Foresi Sergio, avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso
Tribunale in data 21.9.2015, confermando il gravato titolo cautelare.
Il Tribunale confermava la disposta misura cautelare, disattendo le censure

dei beni sequestrati rispetto al valore del profitto del reato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per ottenerne
l’annullamento Foresi Sergio, in proprio e quale amministratore unico della
Prefabbricati Foresi srl, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Foresi Sergio, in proprio, articola i seguenti motivi:
a. Violazione di legge con riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e d.lgs.
74/2000 artt. 2 e 10 quater
Si deduce che il Tribunale si è limitato a verificare l’astratta configurabilità
delle fattispecie incriminatrici senza valutare gli elementi probatori offerti a
confutazione dall’indagato con specifico riferimento all’imputazione di cui ai capi
130 e 138 dell’imputazione.
b. violazione di legge con riferimento agli artt. 10 quater 3 e 2 d.lgs.
74/2000
Si deduce che l’ordinanza impugnata ometteva di esaminare e valutare
l’eccezione difensiva relativa all’erroneo computo del profitto che risultava
duplicato nel capo di imputazione.
c.

violazione di legge con riferimento al principio di adeguatezza e

proporzionalità e gradualità della misura cautelare reale.
Si deduce che dall’informativa della Guardia di Finanza del 15.10.2014 si
rileva come il sequestro eseguito nei confronti degli indagati abbia inciso kbeni
con valore complessivo pari al doppio del profitto di reato.
d.

violazione di legge con riferimento al principio di adeguatezza e

proporzionalità e gradualità della misura cautelare reale.
Si deduce che i beni immobili e le quote di partecipazione societarie
sequestrate al ricorrente risultano di valore superiore al profitto di reato
attribuitogli, dovendosi aver riguardo non al valore catastale degli immobili ed al

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difensive basate sulla contestazione del fumus e sulla corrispondenza del valore

valore nominale delle partecipazioni societarie ma al valore venale dei beni
immobili ed al valore patrimoniale delle quote societarie.
e. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. , 240 e 322
ter cod. pen. e 1 co. 143 I 244/2007.
Si deduce che la confisca per equivalente non può colpire beni che
appartengono a persone estranee al reato e, pertanto, si contesta il
provvedimento cautelare nella parte in cui è stato eseguito nei confronti di beni
in proprietà della Prefabbricati Foresi srl , di Foresi Francesco e di Foresi

Foresi Sergio, quale amministratore unico della Prefabbricati Foresì srl,
articola i seguenti motivi:
a. Violazione di legge in relazione agli artt. 324 comma 6 cod. proc. pen. e
127 cod. proc. pen. .
Si deduce che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale fissata per l’esame
della istanza di riesame non è stato notificato né alla Prefabbricati Foresi nei ai
difensori per conto e nell’interesse della stessa e che andrà accolta tale
eccezione di nullità proposta dinanzi al Tribunale del riesame.
b. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. , 240 e 322
ter cod. pen. e 1 co. 143 l 244/2007.
Si deduce che la confisca per equivalente non può colpire beni che
appartengono a persone estranee al reato e, pertanto, si contesta il
provvedimento cautelare nella parte in cui è stato eseguito nei confronti di beni
in proprietà della Prefabbricati Foresi srl.
Con memoria depositata in data 1.4.2016 la difesa di Foresi Sergio deduce
vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 322 ter cp per violazione del
criterio di proporzionalità e di adeguatezza della misura cautelare reale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, preliminarmente, ricordato che questa Corte non ha alcun accesso
agli atti del procedimento, cosicché, anche ai fini della ricostruzione della vicenda
processuale, deve necessariamente basarsi sui soli contenuti del ricorso e del
provvedimento impugnato.
Ciò comporta che, nel caso di specie, non è possibile prendere cognizione
della imputazione posta a sostegno della misura cautelare, potendosi, tuttavia,
ricavare dai suddetti atti che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Pescara, nel provvedimento impugnato, aveva ritenuto sussistente nei confronti
dell’indagato Foresi Sergio ( ed altri coindagati) il fumus di reati per violazioni
tributarie e associazione a delinquere e disposto il sequestro preventivciai seni

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Alessandra.

dell’art. 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 22 ter cod.
pen. , 143 legge 244/07, 640 quater cod.pe ., 11 legge 146/06 delle disponibilità
liquide di denaro contante, depositi e investimenti finanziari di qualsiasi tipo ed
in difetto limitatamente alla parte residua dei beni immobili ed altri beni nella
disponibilità degli indagati, sino all’ammontare complessivo di euro
97.074.415,88 e limitatamente a Foresi Sergio sino all’importo di euro
13.438.657,33, corrispondente al profitto dei reati.
2. Il ricorso proposto da Foresi Sergio, in proprio, è inammissibile.

ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione
per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a
Sezioni Unìte, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi
sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo” (art. 606, lett. B e C, c.p.p.), sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del
29.5.2008, Ivanov, rv. 239695; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv.
245093). E’ stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per
violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del
tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice
nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv.
254893)
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va ribadito che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure
cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l’accertamento del merito dell’azione
penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa; il tribunale del
riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, nel
verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, non può,
però, avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve
valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi
non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le
confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla
configurabilità e sulla sussistenza del

fumus del reato contestato (cfr., ex

plurimis, Sez. 3, n. 18532, dep.17/05/2010, Rv. 247103,Sez.3, Sentenza
n.26197 dep.09/07/2010, Rv.247694, Sez.3, n 27715 del 20/05/2010, dep.

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Va ricordato, in premessa, che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le

16/07/2010, Rv.248134, Sez.4, n. 15448 del 14/03/2012, dep.20/04/2012,
Rv.253508, Sez.5, n. 28515 del 21105/2014,dep.02/07/2014, Rv.260921).
Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non
debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, quindi,
accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato in
relazione alle concrete risultanze processuali ed alla situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti, valutando la congruenza dell’ipotesi di reato
prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al

Nella specie, il Tribunale del riesame non si è limitato a verificare l’astratta
configurabilità del reato contestato ma ha esaminato specificamente ed anche le
deduzioni difensive con argomentazioni logiche e congrue.
2.2. I motivi quarto e quinto sono inammissibili per genericità.
Con il quarto motivo si allega genericamente la sproporzione tra i beni
immobili ed il profitto attribuito al ricorrente e con il quinto motivo si deduce che
la confisca per equivalente non può essere disposta nei confronti della persona
giuridica perché soggetto estraneo al reato.
Tali deduzioni difensive, caratterizzandosi per assoluta genericità, integrano
la violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi
anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati,
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Sez. 6,
21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
2.3. Il secondo, il terzo ed il sesto motivo sono manifestamente infondati.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del
profitto del reato, il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, nel caso di
lamentata sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare indicato
nel decreto di sequestro e l’ammontare delle cose sottoposte a vincolo, può
contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia, ma
presentando apposita richiesta al pubblico ministero, impugnando con l’appello
cautelare l’eventuale provvedimento negativo del Gip qualora l’istanza di
riduzione del sequestro non sia stata accolta dal pubblico ministero inizialmente
adito, (Sez 3 n 20504 del 19.2.2014, RV 259783; Sez. 2,n.36464 del
21/07/2015,Rv.265057).
In sede di istanza di riesame, il Tribunale della libertà può valutare l’effettiva
equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l’entità del profitto del

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suo esame.

reato, nei casi di sproporzione ictu ocull e sulla base degli atti disponibili
(Sez.2,n.2488 del 27/11/2014,dep.20/01/2015, Rv.261853; Cass. Sez. 6, n.
19051 del 10/01/2013 Rv. 255256; Cass. sez. 6, n. 24277 del 08/04/2013, Rv.
255441).
Nella specie, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato, con
motivazione congrua, la genericità del motivo di riesame avente ad oggetto la
contestazione della rispondenza del valore dei beni sequestrati rispetto al profitto
del reato e, quindi, l’impossibilità, sulla base degli atti disponibili, di vagliare

3.11 ricorso proposto da Foresi Sergio nella qualità di amministratore unico
della Prefabbricati Foresi s.r.l. è manifestamente infondato.
La ricorrente società- che si afferma essere soggetto proprietario dei beni ed
estraneo al reato – ha incentrato il ricorso su motivi basati proprio su tale
circostanza.
Va, in via preliminare, esaminata la questione relativa alla legittimazione
processuale della ricorrente a proporre l’istanza di riesame.
Tale questione è esaminabile d’ufficio da questa Corte in base al disposto
dell’art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Dall’esame degli atti non risulta che la ricorrente società fosse munita – in
quanto terzo estraneo proprietario dei beni assoggettati alla misura reale – di
procura speciale conferita al difensore.
La nomina effettuata da Foresi Sergio, nella qualità di amministratore unico
della Prefabbricati Foresi s.r.1., al difensore in calce all’istanza di riesame è priva
della necessaria procura speciale, che il ricorrente avrebbe dovuto conferirgli,
nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p., per cui la mancata osservanza di tali
forme determinava l’inammissibilità dell’istanza di riesame e, riguardando la
stessa legittimazione processuale, impediva l’esame dei motivi proposti.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con
riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato (Sez.5, n. 10972
del 11/01/2013,Rv.255186; Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, dep.07/03/2012,
Porta Tenaglia Srl, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv.
235403), tale necessità deriva, anzitutto, dal fatto che la posizione processuale
del terzo interessato va tenuta distinta sotto il profilo difensivo da quella
dell’indagato (o dell’imputato), che proprio perché assoggettato all’azione penale
può stare in giudizio personalmente con l’assistenza, ove necessarìa, dì un
difensore tecnico il quale è titolare, una volta designato, del diritto di
impugnazione nell’interesse del proprio rappresentato senza che, quindi occorra
una procura speciale (tranne nelle ipotesi normativamente previste laddove si

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compiutamente i rilievi di inadeguatezza della misura cautelare reale.

discuta di diritti strettamente personali). Nè per il terzo interessato alla
restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il
difensore della persona offesa, dall’art. 101 c.p.p. richiamino quanto disposto per
l’imputato.
Nell’ambito del processo penale il terzo interessato si trova in una posizione
sostanzialmente equiparata a quella degli altri soggetti titolari di interessi
meramente civilistici disciplinati dall’art. 100 c.p.p. che prevede espressamente
per costoro la necessità della assistenza di un difensore munito di procura

Consegue l’affermazione che il terzo interessato oltre a non poter stare
personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso
il conferimento di procura speciale alle liti al difensore al fine – come nel caso in
esame – di poter proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso
dal giudice del riesame in merito alla sorte di beni di proprietà del terzo
medesimo.
Nel caso in esame, pertanto, alcun obbligo motivazionale poteva configurarsi
a carico del Tribunale in ordine alle deduzioni difensive effettuate da Foresi
Sergio, nella qualità di amministratore unico della Prefabbricati Foresi s.r.I.,
profilandosene l’inammissibilità (Sez.2,n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423;
Sez.5,n.18732 del 31/01/2012,Rv.252522; Sez.5,n.4415 del 05/03/1999,
Rv.213114; Sez.5,n.7728 del 17/05/1993,Rv.194868).
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 12/4/2016

speciale non potendo detti soggetti stare in giudizio personalmente.

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