Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30012 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30012 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIPPI SALVATORE, nato a Borgetto il 01/03/1952

avverso l’ordinanza del 04/09/2015 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale dott.ssa M.
Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo la conferma dell’ordinanza
impugnata nei confronti di Grippi Salvatore con condanna spese procedura.

DEPOSITATA IN CANCELLERiA

IL

14 11.16 2016

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 4.9.2015, rigettava l’istanza di
riesame proposta nell’interesse di Grippi Salvatore, avverso il decreto di sequestro
preventivo e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello
stesso Tribunale in data 13.7.2015, confermando il gravato titolo cautelare.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel provvedimento

(e di altri coindagati) il fumus del delitto di cui agli artt. 416 cod. pen. – art. 3 e 4
I 146/2006 di associazione per delinquere transnazionale aggravata finalizzata alla
commissione di un numero indeterminato di reati di truffa aggravata ai danni della
SIAE ed altri illeciti diretti ad evadere l’imposizione fiscale e disposto il sequestro
preventivo e per equivalente ai fini della futura confisca ex art. 11 legge 14V/2006
dei beni intestati ai soggetti rinviati a giudizio con decreto del 10.7.2015, tra
quali l’odierno ricorrente, sino all’importo di euro 96.327.534,80, corrispondente
al profitto dei reati..
Il Tribunale confermava la disposta misura cautelare, disattea le censure
difensive basate sulla contestazione della competenza territoriale del giudice che
aveva emesso il provvedimento impugnato, sulla violazione del principio del ne bis
in idem e sulla quantificazione dell’ammontare del sequestro ed individuazione dei
beni da sottoporre a sequestro.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Grippi Salvatore,
per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
a. Violazione di legge con riferimento agli artt. 324, commi 5 e 7, cod. proc.
pen. e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 bis, comma 2
disp. coord. cod. proc. pen.
Si deduce che il Tribunale non rispettava i termini previsti dagli artt. 324,
commi 5 e 7, cod. proc. pen. e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen per la fissazione
dell’udienza camerale e per la decisione dell’istanza di riesame, in quanto per i
reati di criminalità organizzata non opera il regime di sospensione dei termini
cadenti nel periodo feriale di cui all’art. 240 bis, comma 2 disp. coord. cod. proc.
pen.; la decisione del riesame avvenuta in data 4.9.2015 interveniva, quindi, oltre
il termine di dieci gironi decorrenti dalla trasmissione degli atti da parte del PM
avvenuta in data 4.8.2015, con conseguente inefficacia della misura cautelare.
b. violazione di legge con riferimento all’art. 125, comma 5, cod. proc. pen.

2

i

impugnato, aveva ritenuto sussistente nei confronti dell’indagato Grippi Salvatore

Si deduce che l’ordinanza impugnata è assolutamente priva di motivazione o,
meglio, apparente e tautologica in quanto non rispondente in nessuna parte alle
doglianze mosse dalla difesa e riproduttiva delle argomentazioni svolte dal Giudice
per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

A norma dell’art. 2, legge 7 ottobre 1990, n. 742, come sostituito dall’art.
240-bis, disp. coord. cod. proc. pen. e ulteriormente modificato dall’art. 21-bis,
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, «1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali,
compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei
procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o ì
loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 2. La sospensione dei termini
delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per
reati di criminalità organizzata (…)».
1.2. Va, poi, ricordato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 240 bis, comma
secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l’esclusione della sospensione
feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata,
quest’ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata,
oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi
tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., con l’esclusione del mero
concorso di persone nel reato.(Sez.3,n.36927de118/06/2015,Rv.265023 ).
Inoltre, la deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata, alla
sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini
preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di
misure cautelari reali (Sez.U,n.37501de1 15/07/2010, Rv.247993).
Tale deroga è espressamente limitata dal legislatore alla fase delle indagini
preliminari e, pertanto, non opera quando il procedimento non sia più pendente
nella fase delle indagini preliminari (Sez.2,n.44209de112/10/2005,Rv.233318).
1.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermato che, nel caso
in esame, risultava applicabile il regime di sospensione feriale dei termini, in
quanto il sequestro risulta disposto in data 13.7.2015 dopo che in data 10.7.2015
era stato già emesso nei confronti del ricorrente il decreto che disponeva il rinvio
a giudizio.
Il procedimento, pertanto, al momento di adozione della misura cautelare
reale non pendeva più nella fase delle indagini preliminari e, quindi, non operando

3

1.1. Va previamente richiamata la normativa di riferimento.

la deroga alla sospensione dei termini feriali, la decisione del Tribunale del riesame
intervenuta in data 4.9.2015 in ordine ad istanza depositata in data 31.7.2015 è
rispettosa del termine di cui all’art. 324 comma 5 cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Con il motivo in esame si lamenta l’omessa motivazione dell’ordinanza
impugnata, senza che la censura sia accompagnata dalla indicazione specifica delle
ragioni poste a fondamento della stessa.
Il ricorrente propone, quindi, doglianza priva del necessario contenuto di

aspecificità ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., con conseguente
inammissibilità ai sensi dell’articolo 591 lett. c) in relazione all’articolo 581 lett. c)
cod. proc. pen.
Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la
violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche
per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati,
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Sez. 6,
21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/4/2016

critica specifica al provvedimento impugnato e ne va rilevata, pertanto, la

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