Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30012 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30012 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA GIUSEPPE N. IL 10/02/1963
avverso l’ordinanza n. 3/2013 CORTE ASSISE di PALERMO, del
30/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/mmttite-le conclusioni del PG Dott. 9» acffi'” 9°931″ (12%J
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Costa Giuseppe, premesso che con sentenza 9.11.2000 della Corte di assise
di appello di Palermo, irrevocabile il 15.7.2002, era stato condannato alla pena
di anni 25 di reclusione, proponeva incidente di esecuzione con il quale
richiedeva la riduzione di un terzo della pena inflitta a seguito della richiesta di
ammissione al giudizio abbreviato formulata all’udienza del 10.3.2000 e
dichiarata inammissibile dalla Corte di assise di appello di Palermo con ordinanza
del 24.3.2000; a sostegno dell’istanza richiamava i principi affermati dalla Corte

Con ordinanza del 30.9.2013 la Corte di assise di appello di Palermo
rigettava il proposto incidente di esecuzione.
Avverso l’ordinanza di rigetto il condannato personalmente propone ricorso
per cassazione, ribadendo l’applicabilità al ricorrente dei principi affermati dalla
Corte EDU con la decisione Scoppola contro Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Questa Corte ha precisato che, a seguito della sentenza della Corte EDU n.
10249 del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia, il condannato alla pena
dell’ergastolo con sentenza passata in giudicato può ottenere in sede esecutiva la
riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che abbia chiesto e
sia stato ammesso al rito abbreviato tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 (e,
cioè, nella vigenza dell’art. 30, comma primo, lett. b., L. 479 del 1999) e la
decisione sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del
D.L. 341del 2000 che ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno. (Sez. 1, n.
23931 del 17/05/2013 – dep. 03/06/2013, Lombardi, Rv. 256257).Tale
possibilità deriva dal principio secondo cui, in caso di condanna all’esito del
giudizio abbreviato, per individuare la pena da infliggere per i reati
astrattamente punibili con l’ergastolo occorre avere riguardo a quella prevista
dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito speciale (Sez.
U, n. 34233 del 19/04/2012 , Giannone, Rv. 252932).
I principi affermati dalla citata sentenza della Corte Edu, emessa nel caso
Scoppola contra Italia, esulano del tutto dalla vicenda processuale del
ricorrente, che non è mai stato ammesso al rito abbreviato all’esito del quale
abbia riportato la condanna alla pena dell’ergastolo, ma è stato giudicato con il
rito ordinario e condannato a pena detentiva temporanea.
Ogni censura in ordine alla ordinanza del 24.3.2000 con la quale la Corte di
assise di appello di Palermo, ritenendo l’insussistenza dei presupposti vigenti a
quella data per l’ammissione al rito speciale, ha rigettato la richiesta di giudizio
abbreviato formulata da Costa Giuseppe in quella sede, doveva essere dedotta
1

Edu con la sentenza del 17.9.2009 ( caso Scoppola contro Italia).

con l’impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di appello, non
potendo essere riproposte in sede esecutiva per la preclusione costituita dal
giudicato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5.6.2014.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

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