Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30011 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30011 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TERAMO
nei confronti di:
CARULLI NICOLA N. IL 28/11/1965
avverso l’ordinanza n. 279/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del
19/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/s~e conclusioni del PG Dott. (j,t, x1213.t Vogge c4P(4.4k4uAdef2adt/tA. -€-Xsz>
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di patteggiamento del 9.4.1999, irrevocabile il 3.5.1999, il
Pretore di Teramo applicava a Carulli Nicola la pena di giorni 15 di reclusione e
lire 200.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, in
relazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali previsto dall’art.2 della legge 11.11.1983 n.638.
Con ordinanza de plano del 5.12.2012 il Tribunale di Teramo , in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava estinto il reato ai sensi dell’art.445 comma 2

commissione di reati da parte del condannato.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Teramo proponeva opposizione, in quanto dal certificato penale risultava che
Carulli Nicola in data 14.9.1999 aveva commesso i delitti previsti dagli artt.633 e
635 cod.pen. per i quali era stato condannato alla multa di euro 300 con
sentenza 29.1.2003 del Tribunale di Teramo, confermata dalla Corte di appello
di L’Aquila con sentenza del 21.12.2006, irrevocabile.
Con ordinanza del 19.9.2013 il Tribunale di Teramo rigettava l’opposizione
poiché i delitti per cui era intervenuta la successiva condanna non erano della
medesima indole di quello per il quale era stata applicata la pena con la
sentenza di patteggiamento.
Avverso l’ordinanza di rigetto dell’ opposizione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo propone ricorso per cassazione per
erronea applicazione dell’art.445 comma 2 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art.445 comma 2 cod.proc.pen. prevede, quale causa ostativa alla
declaratoria di estinzione del reato a pena patteggiata, la circostanza che nel
termine di cinque anni ( quando la sentenza concerne un delitto) l’imputato
abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
Trattandosi dei medesimi requisiti richiesti dall’art.168 comma 1 n.1 cod.pen. ai
fini della revoca della sospensione condizionale della pena, si deve ritenere che,
anche nel caso disciplinato dall’art.445 comma 2 cod.proc.pen., il requisito della
identità dell’indole che deve caratterizzare l’ulteriore reato è richiesto dalla
norma esclusivamente con riguardo alle contravvenzioni e non anche ai delitti, la
cui commissione nel termine previsto integra sempre la causa ostativa alla
declaratoria di estinzione (conforme Sez. 1, n. 262 del 06/12/2007 – dep.
07/01/2008, Malizia, Rv. 238772).
Per tali ragioni deve procedersi all’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata, nonché dell’ordinanza del 5.12.2012 con la quale il Tribunale di

cod.proc.pen. per intervenuta decorrenza del termine di cinque anni senza la

Teramo, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato estinto il reato di cui alla
sentenza di applicazione pena su richiesta emessa il 9.4.1999 dal Pretore di
Teramo Sez. Atri.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del 5.12.2012. Si
comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

Così deciso il 5.6.2014.

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