Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30010 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30010 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
GUCCIARDO DOMENICA BEATRICE nato il 10/03/1940 a REALMONTE

avverso l’ordinanza del 29/10/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/septite le conclusioni del PG
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(2.1:44frip

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Domenica Beatrice Guicciardo ricorre per cassazione impugnando

l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Agrigento, quale
giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale
della pena concesso alla ricorrente con la sentenza del 8 giugno 2010,
irrevocabile il 16 ottobre 2014, sul rilievo che, essendo il beneficio condizionato
all’esecuzione della demolizione delle opere abusive, la ricorrente non aveva

della sentenza.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, la ricorrente, tramite il
difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi
dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso la ricorrente deduce la nullità del decreto di fissazione dell’udienza
camerale, essendo stato il decreto notificato presso il domicilio della ricorrente
mediante consegna a persona sconosciuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla relata di notifica effettivamente risulta che il decreto di fissazione
dell’udienza è stato notificato al domicilio della ricorrente mediante consegna a
tale Salvatore Ferro, senza specificare se si trattasse di soggetto convivente
ovvero il tipo di relazione che eventualmente legasse tale soggetto alla
ricorrente, la quale assume, allegando il proprio stato di famiglia, trattarsi di
persona non convivente ed assolutamente estranea ad essa, come comprovato
dal predetto documento.
In tema di notificazioni eseguite a norma dell’art. 157, comma 1, cod. proc.
pen., la mancata indicazione, nella relazione dell’ufficiale giudiziario, del rapporto
intercorrente tra l’imputato destinatario della notificazione di un atto e la persona
consegnataria dell’atto medesimo non è, di per sé, causa di nullità della
notificazione, ma incide sulla presunzione dell’esistenza di quel rapporto, che
pertanto può essere desunto da qualsiasi altro elemento (Sez. U, n. 35402 del
09/07/2003, Mainente, Rv. 225364) nella specie non sussistente.

ottemperato all’esecuzione dell’obbligo entro 90 giorni dal passaggio in giudicato

3. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza
per un vizio che inficia la regolare costituzione del rapporto processuale
esecutivo.
Va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti al tribunale di
Agrigento per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

atti al tribunale di Agrigento.
Così deciso il 08/04/2016

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli

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