Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30010 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30010 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORTONA
nei confronti di:
ELSHARKAWI FAWZI N. IL 03/10/1979
avverso l’ordinanza n. 39/2011 TRIBUNALE di TORTONA, del
06/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sectite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.3.2009, irrevocabile, il Tribunale di Tortona dichiarava
Elsharkawi Fawzi colpevole dei reati previsto dall’art.14 comma 5 ter d.lgs. n.286
del 1998 (capo B) e del reato previsto dall’art.495 cod.pen. (capo C) commessi il
29.9.2006;per l’effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e
considerato più grave il reato previsto dall’art.495 cod.pen., lo condannava alla
pena di anni 2 di reclusione.
Con ordinanza del 6.12.2011 il Tribunale di Tortona , in funzione di giudice

sentenza limitatamente al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, rideterminando la pena in relazione al restante reato previsto
dall’art.495 cod.pen. (capo C) in mesi 6 di reclusione, diminuita a mesi 4 di
reclusione per le circostanze attenuanti di cui all’art.62 bis cod.pen.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tortona propone ricorso per cassazione per erronea determinazione della pena
in relazione al reato previsto dall’art.495 cod.pen. la cui pena edittale minima,
con la concessione delle attenuanti generiche, non poteva essere ritenuta
inferiore a mesi 8 di reclusione.
Con memoria depositata il 24.4.2014 il difensore dell’imputato ha chiesto il
rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha correttamente rilevato che la
pena stabilita dal giudice della cognizione in relazione al reato previsto
dall’art.495 cod.pen. non poteva essere ritenuta inferiore a mesi 8 di reclusione,
trattandosi della violazione giudicata più grave che, aumentata per la
continuazione relativa al delitto successivamente abrogato, aveva determinato
l’irrogazione di una pena di anni 2 di reclusione; poiché la pena complessiva per
il reato continuato non può essere superiore al triplo della pena base a norma
dell’art.81 comma 2 cod.pen. , ne consegue che la pena irrogata per il reato
ritenuto più grave di cui all’art.495 cod.pen. non può ritenersi inferiore al minimo
di mesi 8 di reclusione.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in riferimento alla
determinazione della pena per il reato previsto dall’art.495 cod.pen., con rinvio
al Tribunale di Alessandria per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Alessandria.
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dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero revocava la predetta

Così deciso il 5.6.2014.

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