Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3001 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3001 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

AHMETOVIC Munira nata il 10/7/1970
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO n. 94/2014 del 4.3.2014
visti gli atti , la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 26.11.2015 la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore avv. Gianluca Polleggioni del Foro di Pescara che si è
riportato ai motivi di ricorso.

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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 4.3.2014 la Corte d’Appello di Campobasso, confermava integralmente
la sentenza del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli del 13/10/2009 che
condannava AhOmetovic Munira alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa,
per il delitto di rapina semplice.
Ricorreva avverso tale pronuncia il difensore della Ahmetovic deducendAa violazione della

emessa dal Giudice monocratico e non dal GIP pur trattandosi di giudizio susseguente alla
emissione di decreto di giudizio immediato, che la Corte d’Appello erroneamente aveva invece
ritenuto correttamente incardinato davanti al giudice monocratico, in esito alla trasmissione
degli atti ex art. 33 septies c.p.p.; 2) sosteneva inoltre il ricorrente che la sentenza recasse un
vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 c.p., trattandosi,
nel caso di specie, di furto con destrezza, non essendovi stato uso di violenza ma piuttosto
destrezza nella sottrazione del portafoglio collocato nella borsa della spesa della p.o..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è ti=citStlitta413==ta basato su motivi patim5=1:2 infondati.
Questa Corte a Sezioni Unite ha espressamente affermato che nel giudizio immediato,
l’inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al tribunale in
composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la
trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e quindi senza
restituzione degli atti al pubblico ministero (sentenza n. 29316/2015 del 26/2/2015, rv.
264262). In conformità a tale indirizzo giurisprudenziale nel caso di specie correttamente la
Corte d’Appello ha escluso che vi fosse un vizio nella sentenza di primo grado dovuto alla
nullità del decreto di citazione a giudizio ravvisabile, nella prospettazione difensiva, in ragione
dell’indicazione nel decreto, dei termini per proporre riti alternativi, evenienza ritenuta dalla
Corte del tutto irrilevante in quanto “dovuta all’uso di un modulo predisposto”, senza che ciò
determinasse alcuna regressione processuale, laddove poi l’indicazione circa la facoltà di
richiedere riti alternativi, avrebbe potuto consentire all’imputato di accedere ai riti senza che si
potesse ravvisare alcuna lesione dell–e prerogative difensive amentre risultavano rispettati i
termini per vocatio in iudicium sia davanti al giudice collegiale sia successivamente davanti al
giudice monocratico cui il fascicolo era stato trasmesso.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto la Corte d’appello ha dato congrua giustificazione
circa la ravvisabilità del delitto di rapina in luogo di quello di furto con destrezza, valorizzando
il dato della violenza esercitata dalla Amhetovic, consistita nello spingere con forza la persona
offesa contro il muro, immobilizzandola per impossessarsi del portafoglio, in conformità all’
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norma processuale di cui all’art. 456 c.p.p., atteso che la sentenza di primo grado era stata

indirizzo espresso da questa Corte che ritiene che la violenza necessaria ai fini della rapina,
può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a
realizzare l’impossessamento della cosa ( Sez. 2, n. 3366 del 18.12.2012, rv. 255199).
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Il consigliere estensore
L i la Aielli

Il presidente
Franco Fian anese
‘01.1é.0.53-n

COSI’ DECISO IL 26.11.2015

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