Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30009 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30009 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI AVEZZANO
nei confronti di:
MAIORANO LUCA N. IL 10/05/1982
avverso l’ordinanza n. 26/2013 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seetite-le conclusioni del PG Dott. OV-4:1″,
4Zeivi-0 2 1 od3A,4e(204~K4U)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avezzano chiedeva al
giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena
concessa a Maiorano Luca con sentenza del Tribunale di Cassino del 26.3.2008,
irrevocabile il 27.6.2008, essendo sopravvenuta la sentenza di condanna
emessa dal Tribunale di Avezzano il 16.1.2013, irrevocabile il 13.2.2013.
Con ordinanza del 11.6.2013 il Tribunale di Avezzano , in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta sul rilievo che i reati per cui era intervenuta

sicuramente diversa rispetto al reato in materia di stupefacenti per cui Maiorano
Luca era stato condannato con la sentenza del Tribunale di Cassino del
26.3.2008.
Avverso l’ordinanza di rigetto il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Avezzano propone ricorso per erronea interpretazione del caso di
revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art.168 comma 1
n.1) cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’ pacifico che Maiorano Luca, dopo essere stato condannato con sentenza
del Tribunale di Cassino del 26.3.2008, irrevocabile il 27.6.2008, nel termine
quinquennale decorrente dalla data di irrevocabilità di detta sentenza ha
commesso i delitti di maltrattamenti, lesioni volontarie, tentato estorsione ed
evasione per i quali ha riportato la condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di
reclusione ed euro 200 di multa irrogata con sentenza del Tribunale di Avezzano
del 16.1.2013, irrevocabile il 13.2.2013.
Pertanto sussiste la causa di revoca della sospensione condizionale della
pena prevista dall’art.168 comma 1 n.1) cod.pen., atteso che il requisito della
identità dell’indole del reato richiesto dalla disposizione in oggetto opera solo con
riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza
che la commissione di un ulteriore delitto nei termini stabiliti è sempre causa di
revoca del beneficio, quale che sia l’indole di esso. (giurisprudenza costante, a
decorrere da Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, P.M.in proc.La Penna, Rv. 214020
sino a Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013 , Grassetti, Rv. 254688).
L’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Avezzano
perché proceda a nuovo esame conformandosi al principio di diritto sopra
indicato.
P.Q.M.

sk,

1

la sentenza di condanna del Tribunale di Avezzano del 16.1.2013 erano di indole

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Avezzano

Così deciso il 5.6.2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA