Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30008 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30008 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAUGERI GIAN SANTO N. IL 19/05/1950
avverso l’ordinanza n. 150/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
31/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31.7.2013 la Corte di appello di Catania , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava diverse richieste presentate da Maugeri
Giansanto dirette a richiedere l’applicazione dell’indulto previsto dalla legge
n.241 del 2006 nella massima estensione di anni 3 di reclusione, con
conseguente imputazione, a titolo di fungibilità, del periodo espiato e poi
condonato alla pena in corso di esecuzione.
Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso per

appello correttamente applicato l’art.657 comma 4 cod.proc.pen.; 2) nullità
dell’ordinanza del 8.1.2008 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Agrigento ha revocato l’indulto originariamente concesso nella
misura di anni 3 di reclusione; 3)vizio di illogicità e contraddittorietà della
motivazione della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per preclusione derivante dal giudicato esecutivo.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta del condannato Maugeri
osservando che: l’applicazione dell’indulto su una pena detentiva già espiata è
consentito dall’art.657 comma 2 cod.proc.pen.; tuttavia, al fine di utilizzare
detto periodo di espiazione pena in relazione ad altro titolo di reato, occorre che
sia osservato il limite cronologico previsto dall’art.657 comma 4 cod.pen.
nell’applicazione del principio di fungibilità, che vieta di computare nella pena da
eseguire periodi di custodia cautelare o di pena espiata subiti prima della
commissione del reato in relazione al quale si deve determinare la pena da
eseguire. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione rilevava la parziale
sovrapposizione del periodo di espiazione della pena condonabile ( dal 13.5.1998
al 13.7.2001) con la commissione dei delitti di cui agli artt.416 bis cod.pen. e 74
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 in relazione ai quali doveva essere determinata la
pena da eseguire, avvenuti fra il 1998 ed il 1999, con la conseguenza che la
fungibilità era possibile soltanto nel periodo compreso tra ilo 1.1.2000 ed il
13.7.2001, come già stabilito dalla medesima Corte di appello con ordinanza
depositata il 4.3.2010.
Premessa la correttezza giuridica della argomentazioni svolte dalla Corte di
appello di Catania, si deve rilevare che le medesime questioni erano già state
affrontate e decise dalla stessa Corte di appello con la richiamata ordinanza del
18.2.2010, depositata il 4.3.2010, che in accoglimento parziale della richiesta di
Maugeri aveva ritenuto applicabile il condono nella misura di anni 1 mesi 6 e
giorni 13 di reclusione, imputando la pena già espiata e poi condonata in conto
esecuzione della pena inflitta con la sentenza 16.12.2002 della Corte di appello

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cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione di legge non avendo la Corte di

di Catania, irrevocabile; contro l’ordinanza del 18.2.2010 il condannato Maugeri
aveva già proposto personalmente ricorso per cassazione, dichiarato
inammissibile con ordinanza della Corte di cassazione del 9.11.2010, depositata
il 14.12.2010. In assenza di sopravvenuti elementi di novità, deve ritenersi
inammissibile la riproposizione in sede esecutiva della identica questione già
decisa in forma irrevocabile.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5.6.2014.

versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.

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