Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30007 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30007 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
CURCI ANTONIO nato il 15/11/1976 a ISCHIA

avverso l’ordinanza del 15/07/2015 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/septfte le conclusioni del PG 04, 4 Li”) din …..”-C,

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Curci ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha
convalidato il provvedimento emesso in data 8 luglio 2015 dal competente
Questore nella parte in cui è stata disposta la misura dell’obbligo di
presentazione del ricorrente innanzi al commissariato di pubblica sicurezza di
Ischia nel corso delle partite della squadra di calcio Ischia isola verde, relative ai

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il

difensore, articola tre motivi di impugnazione, facendo successivamente
pervenire rinuncia al gravame per essere stato l’obbligo di presentazione alle
autorità di pubblica sicurezza revocato ed allegando, all’atto di rinuncia al
ricorso, il provvedimento di revoca emesso dalla competente autorità
amministrativa sul rilievo che le informazioni assunte dalla questura di Napoli
presso la procura della Repubblica del tribunale per i minorenni hanno
confermato che è stata emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso
il fatto del 5 ottobre 1995, per i reati alla base del provvedimento questorile
adottato nel 1994, e che pertanto si è provveduto alla sua revoca per il venire
meno delle condizioni che ne giustificarono l’emissione, con la conseguenza che
l’attuale provvedimento, essendo stato emesso per la durata di cinque anni con
la prescrizione di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 proprio
in virtù del precedente provvedimento, è stato ridimensionato quanto al divieto
di accesso alle manifestazioni sportive ed è stato revocato, quanto all’obbligo di
presentazione, per essere venute meno le ragioni che ne determinarono
l’emissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. La revoca dell’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza
determina l’assoluta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione alla quale il
ricorrente, tramite il difensore, ha peraltro tempestivamente rinunciato.

3. Nulla sulle spese in quanto la revoca dell’ordine di presentazione è
avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso, al quale il ricorrente 14,
tempestivamente rinunciato.

tornei nazionali e internazionali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 08/04/2016

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