Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30006 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30006 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
VANACORE 3ACOPO nato il 18/12/1990 a LA SPEZIA

avverso l’ordinanza del 13/08/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/septIte le conclusioni del PG 24. 14……i A., linze, rx •21:

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. 3acopo Vanacore ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Bolzano ha convalidato il provvedimento emesso in data 6 agosto 2015 dal
Questore della predetta città nella parte (notificato in data 10 agosto 2015 alle
ore 15,10) nella parte in cui è stata disposta la comparizione personale del
ricorrente innanzi alla questura della Spezia due volte in occasione di qualsiasi

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il
difensore, articola sei motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo
173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
Con essi il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per la
violazione e la falsa applicazione dell’articolo 6, comma 3, della legge 13
dicembre 1989, n. 401 sotto il profilo della compressione del tempo concesso
all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa
(primo motivo); deduce il difetto di motivazione in relazione alla necessità di
predisporre anche l’obbligo prescrittivo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge
13 dicembre 1989, n. 401 (secondo motivo); denunzia poi la violazione di legge
con riferimento agli articoli 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e all’articolo 6
legge n. 401 del 1989 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del
provvedimento del questore in relazione al principio di gradualità della sanzione
e del provvedimento del Gip in relazione alla congruità della stessa (terzo
motivo); lamenta, ancora, la violazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, legge 401
del 1989 nonché difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali
l’interessato debba presentarsi presso la questura anche in corrispondenza delle
partite amichevoli (quarto motivo); si duole della violazione dell’articolo 6,
commi 1 e 2, legge 401 del 1989 nonché del difetto di motivazione in merito alle
ragioni per le quali l’interessato debba presentarsi in questura due o più volte in
occasione delle partite di calcio dello Spezia (quinto motivo); prospetta la
mancanza di motivazione in merito alle ragioni di necessità e di urgenza che
giustificano l’adozione della misura (sesto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

incontro disputato della squadra dello Spezia Calcio.

2. Quanto al primo motivo, va osservato che il Giudice del merito si è
attenuto al principio secondo il quale, in tema di reato di turbative nello
svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa che deve essere
garantito al destinatario del provvedimento del Questore è solo quello di
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, entro il quale possono
essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di
presentazione di una memoria difensiva, e non anche quello di ventiquattro ore
dal deposito della richiesta del PM presso la cancelleria del GIP (Sez. 3, n. 12806

Nel caso in esame, la notifica del provvedimento questorile è avvenuta in
data 10 agosto 2015 alle ore 15,10 ed il provvedimento di convalida è stato
emesso in data 13 agosto 2015 con la conseguenza che tra la notifica del
provvedimento questorile e la sua convalida è intercorso un lasso di tempo
superiore alle 48 ore e pertanto utile per l’interessato ai fini della presentazione
di memorie.

3. I restanti motivi di impugnazione, siccome tra loro strettamente connessi,
possono essere congiuntamente esaminati.
3.1. Le censure non sono fondate posto che il Gip ha chiarito come il
provvedimento impositivo di Daspo fosse stato emesso a seguito dei fatti
verificatisi in data 22 luglio 2015 nei pressi del campo sportivo comunale di un
piccolo centro montano in provincia di Bolzano, in occasione di un incontro
amichevole di calcio fra le squadre del BolognMello Spezia.
3.2. In particolare il ricorrente è stato identificato come uno dei soggetti
coinvolti in una rissa scoppiata tra le opposte tifoserie ed alla quale il ricorrente
stesso ha attivamente partecipato, brandendo peraltro un monopattino lanciato
all’indirizzo di un militare dell’Arma dei Carabinieri intervenuto per bloccarlo.
Da ciò il giudice del merito ha tratto logico argomento per ritenere i fatti di
particolare gravità perché verificatisi nel contesto di una manifestazione sportiva
amichevole, non all’interno o nei pressi di un vero e proprio stadio, ma nelle
adiacenze di un campo sportivo situato in un piccolo centro montano, alla
presenza di famiglie e di minori, cosicché la violenza sprigionata in un simile
contesto è stata logicamente accreditata di una elevata pericolosità sociale ed è
apparsa indicativa del fatto che il ricorrente potesse in qualsiasi momento, in
occasione di ulteriori manifestazioni sportive, reiterare comportamenti analoghi a
quelli per i quali è stato destinatario delle lamentate prescrizioni, con la
conseguenza che è stata ritenuta pienamente giustificata l’emissione del
provvedimento, stimato proporzionato alla gravità dei fatti anche sull’ulteriore e
conclusivo rilievo che la prescrizione fosse necessaria al fine di dare effettività al

del 06/11/2015, dep. 2016, D’Amato, Rv. 266480).

divieto di accesso agli stadi nei confronti del ricorrente già resosi responsabile di
pregressi episodi violenti in occasione di manifestazioni sportive.

4. Si tratta di una motivazione ampiamente adeguata, priva di vizi di
manifesta illogicità ed immune da violazioni di legge.
4.1. Il Gip ha infatti dato conto delle ragioni per le quali fosse insufficiente
comminare il ricorrente il solo divieto di accesso alle manifestazioni sportive,
attesa la recidiva ed il rinvio al provvedimento questorile contenente le specifiche

del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv.
234692).
4.2. Allo stesso modo, con fondamento, è stata stimata proporzionata la
durata della prescrizione inflitta, attesa l’estrema gravità dei fatti e l’esplicita
previsione di legge (articolo 6, comma 5, legge 401 del 1989) secondo cui, nei
confronti di persona, come nella specie, già destinataria in precedenza di analogo
provvedimento, la prescrizione deve rientrare nei limiti compresi tra i cinque e gli
otto anni.
4.3. Altrettanto giustificata è stata ritenuta l’estensione di detta prescrizione
sia alle partite amichevoli che impegnano lo Spezia e sia alle competizioni
ufficiali della medesima squadra di calcio (posto che la condotta violenta è stata
sprigionata nel corso di un incontro amichevole della squadra al cui seguito il
ricorrente si era portato), con la sottolineatura che il Collegio aderisce
all’orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di misure di prevenzione
della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire
presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli
che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in
relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i
normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri
minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una
preventiva programmazione (Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv.
249363).
4.4. In virtù di tutte le precedenti considerazioni, sono state poi ritenute
pienamente integrate le ragioni di necessità ed urgenza poste a fondamento
dell’adozione della misura, con la conseguenza che l’apparato motivazionale
risulta immune dalle denunciate censure.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

3

ragioni tali da rendere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 08/04/2016

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