Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30005 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30005 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
RUSSO MATTIA nato il 17/03/1986 a LA SPEZIA

avverso l’ordinanza del 11/08/2015 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG
tue.) a
,,, ;(9. 17;

-G44241144:4.7″..”…cf44

Udít i difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Mattia Russo ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano
ha convalidato il provvedimento emesso in data 30 luglio 2015 dal Questore
della predetta città nella parte in cui è stata disposta la comparizione personale
del ricorrente innanzi alla questura della Spezia due volte in occasione di

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il
difensore, articola cinque motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi
dell’articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con essi deduce il difetto di motivazione in relazione alla necessità di
predisporre anche l’obbligo prescrittivo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge
13 dicembre 1989, n. 401 (primo motivo); denunzia poi la violazione di legge
con riferimento agli articoli 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e all’articolo 6
legge n. 401 del 1989 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del
provvedimento del questore in relazione al principio di gradualità della sanzione
e del provvedimento del Gip in relazione alla congruità della stessa (secondo
motivo); lamenta, ancora, la violazione dell’articolo 6, commi 1 e 2, legge 401
del 1989 nonché difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali
l’interessato debba presentarsi presso la questura anche in corrispondenza delle
partite amichevoli (terzo motivo); si duole della violazione dell’articolo 6, commi
1 e 2, legge 401 del 1989 nonché del difetto di motivazione in merito alle ragioni
per le quali l’interessato debba presentarsi in questura due o più volte in
occasione delle partite di calcio dello Spezia (quarto motivo); prospetta la
mancanza di motivazione in merito alle ragioni di necessità e di urgenza che
giustificano l’adozione della misura (quinto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. I motivi di impugnazione, siccome tra loro strettamente connessi,
possono essere congiuntamente esaminati.
2.1. Le censure non sono fondate posto che il Gip ha chiarito come il
provvedimento impositivo di Daspo fosse stato emesso a seguito dei fatti
verificatisi in data 22 luglio 2015 nei pressi del campo sportivo comunale di un

qualsiasi incontro disputato della squadra dello Spezia Calcio.

piccolo centro montano in provincia di Bolzano, in occasione di un incontro
amichevole di calcio fra le squadre del Bologné’rdello Spezia.
2.2. In particolare il ricorrente è stato identificato come uno dei soggetti
coinvolti in una rissa scoppiata tra le opposte tifoserie ed alla quale il ricorrente
stesso ha attivamente partecipato avendo reiteratamente lanciato, come è stato
ricostruito sulla base dei fotogrammi allegati agli atti, oggetti contundenti nei
confronti dei tifosi avversari, anche dopo l’intervento dei militari giunti per
bloccarlo.

particolare gravità perché verificatisi nel contesto di una manifestazione sportiva
amichevole, non all’interno o nei pressi di un vero e proprio stadio, ma nelle
adiacenze di un campo sportivo situato in un piccolo centro montano, alla
presenza di famiglie e di minori, cosicché la violenza sprigionata in un simile
contesto è stata logicamente accreditata di una elevata pericolosità sociale ed è
apparsa indicativa del fatto che il ricorrente potesse in qualsiasi momento, in
occasione di ulteriori manifestazioni sportive, reiterare comportamenti analoghi a
quelli per i quali è stato destinatario delle lamentate prescrizioni, con la
conseguenza che è stata ritenuta pienamente giustificata l’emissione del
provvedimento, stimato proporzionato alla gravità dei fatti anche sull’ulteriore e
conclusivo rilievo che la prescrizione fosse necessaria al fine di dare effettività al
divieto di accesso agli stadi nei confronti del ricorrente già resosi responsabile di
pregressi episodi violenti in occasione di manifestazioni sportive.

3. Si tratta di una motivazione ampiamente adeguata, priva di vizi di
manifesta illogicità ed immune da violazioni di legge.
3.1. Il Gip ha infatti dato conto delle ragioni per le quali fosse insufficiente
comminare il ricorrente il solo divieto di accesso agli stadi, attesa la recidiva ed il
rinvio al provvedimento questorile contenente le specifiche ragioni tali da
rendere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di
accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692).
3.2. Allo stesso modo, con fondamento, è stata stimata proporzionata la
durata della prescrizione inflitta, attesa l’estrema gravità dei fatti e l’esplicita
previsione di legge (articolo 6, comma 5, legge 401 del 1989) secondo cui, nei
confronti di persona, come nella specie, già destinataria in precedenza di analogo
provvedimento, la prescrizione deve 1’41
476gote rientrare nei limiti compresi tra i
cinque e gli otto anni.
3.3. Altrettanto giustificata è stata ritenuta l’estensione di detta prescrizione
sia alle partite amichevoli che impegnano lo Spezia e sia alle competizioni
ufficiali della medesima squadra di calcio (posto che la condotta violenta è stata
sprigionata nel corso di un incontro amichevole della squadra al cui seguito il

2

Da ciò il giudice del merito ha tratto logico argomento per ritenere i fatti di

ricorrente si era portato), con la sottolineatura che il Collegio aderisce
all’orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di misure di prevenzione
della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire
presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli
che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in
relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i
normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri
minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una

249363).
3.4. In virtù di tutte le precedenti considerazioni, sono state poi ritenute
pienamente integrate le ragioni di necessità ed urgenza poste a fondamento
dell’adozione della misura, con la conseguenza che l’apparato motivazionale
risulta immune dalle denunciate censure.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 08/04/2016

preventiva programmazione (Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv.

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