Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30004 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30004 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGELINI GIOVANNI N. IL 09/07/1992
avverso la sentenza n. 11152/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dotl. e ttaxco beleiloy
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.3.2012 il Tribunale di Noia dichiarava Angelini
Giovanni colpevole dei reati previsti al capo 3 (concorso nella detenzione
e porto illegale di un fucile doppietta cal.16 con canna e calcio mozzati) e
capo 4 ( ricettazione del medesimo fucile provento del delitto di furto),
fatti commessi in Acerra il 3.5.2011, condannandolo alla pena di anni 4
e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa.

pena inflitta ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 700 di multa.
Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ricorre per i seguenti
motivi: 1) violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva
in relazione al fatto che il giudice di primo grado non ha proceduto ai
sensi dell’art.507 cod.proc.pen. alla escussione del teste
Felice; 2)violazione dell’art.192 cod.proc.pen.

De Nicola

poiché la sentenza

disattende completamente la legge penale ed in particolare i canoni
dell’art.192 cod.proc.pen. addivenendo a conclusioni assolutamente
apodittiche e prive del necessario corredo motivazionale in materia di
prova indiziaria; 3) violazione di legge nella parte in cui la Corte di
appello ha escluso la concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.11 caso di ricorso per cassazione previsto dall’art.606 comma 1
lett.d) cod.proc.pen. riguarda esclusivamente la mancata assunzione di
una prova, di portata decisiva, richiesta dalla parte a norma dell’art.495
comma 2 cod.proc.pen. ( ossia le “controprove”) e non può essere esteso
all’ipotesi in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte
attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali
di integrazione probatoria consentiti dall’art. 507 cod. proc. pen.
(giurisprudenza costante, da ultimo Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Pg
in proc. Muraca e altri, Rv. 254974). A ciò si aggiunge una seconda causa
di inammissibilità del motivo di ricorso a norma dell’art.606 ult.comma
cod.proc.pen., poiché l’eccezione di mancata assunzione di una prova
decisiva, con relativa richiesta di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale ai sensi dell’art.603 cod.proc.pen., non risulta essere stata
formulata davanti ai giudice di appello.

Con sentenza del 12.4.2013 la Corte di appello di Napoli riduceva la

2.1 giudici di merito hanno così ricostruito il fatto:un’ autovettura Fiat
500 alla vista della pattuglia dei Carabinieri ferma sulla strada aveva
invertito il senso di marcia dandosi alla fuga e non fermandosi all’alt di
altra pattuglia della Polizia; bloccata da una terza pattuglia l’autovettura
risultava guidata da Angelini Giovanni, con a bordo De Sena Marco e
Buonocore Saverio; sul sedile posteriore, avvolto in un giubbino, veniva
rinvenuto il fucile con calcio e canne mozzate. Ciò premesso, la Corte di

prove: l’arma era fisicamente nella disponibilità dell’imputato che la
trasportava a bordo della propria autovettura; il fucile era avvolto nel
giubbino appartenente all’imputato; comportamento concludente tenuto
dall’imputato, che si dava alla fuga alla vista della pattuglia dei
Carabinieri; contenuto della intercettazione ambientale del colloquio tra
Angelini, De Sena e Buonocore, captati all’interno della sala di attesa del
Commissariato di Acerra, ritenuti indicativi della piena consapevolezza
che tutti gli occupanti del veicolo avevano circa la presenza dell’arma a
bordo.
La motivazione è congrua ed aderente alle risultanze processuali. Il
motivo di ricorso è connotato da genericità ed astrattezza, non
sviluppando alcuna concreta censura, rilevante sotto il profilo della
violazione di legge o del vizio logico, alle richiamate argomentazioni
addotte dal giudice di merito.
3.La Corte di appello ha rigettato la richiesta di concessione delle
attenuanti generiche sul rilievo della irrilevanza della mera
incensuratezza, della oggettiva gravità del fatto relativo alla detenzione di
un tipo di arma destinato ad usi illeciti e per il comportamento
processuale dell’imputato, che negava la propria responsabilità
nonostante l’evidenza dei fatti.
Il motivo di ricorso non denuncia alcuna violazione di legge ma
introduce censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

2

appello ribadiva la sussistenza a carico dell’imputato delle seguenti

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille

alla

Cassa delle ammende.

Così deciso il 5.6.2014.

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