Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30004 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30004 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PREKA PETRIT N. IL 12/02/1992
LLESHI AUREL N. IL 20/06/1993
avverso l’ordinanza n. 5133/2014 GIP TRIBUNALE di
ALESSANDRIA, del 14/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA

p

te/sentite
e/sentite le conclusioni del PG Dott. t o

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 14 ottobre 2014, il Gip del Tribunale di Alessandria ha – per
quanto qui rileva – convalidato l’arresto in flagranza degli indagati odierni ricorrenti, in
relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocaina.
2. – Avverso l’ordinanza gli arrestati hanno proposto, personalmente e con unico
atto, ricorsi per cassazione, deducendo la violazione degli articoli 282 e 391, comma 4,
cod. proc. pen., in relazione alle circostanze che consentono l’arresto. Si sostiene che

12.10, mentre l’arresto era avvenuto alle 18.30 circa, e che la polizia giudiziaria aveva
visto uscire dal cortile un soggetto, successivamente identificato nel Lleshi, che non era
stato fermato né inseguito con costanza dalla stessa polizia giudiziaria. Quanto alla
posizione di Preka, questo non sarebbe mai uscito dall’abitazione e non si sarebbe mai
recato presso il luogo della commissione del reato, mentre la polizia giudiziaria avrebbe
presunto che lo stesso avesse organizzato la consegna dello stupefacente, pur in
mancanza di sufficienti elementi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata dagli stessi ricorrenti, si ha
quasi-flagranza nel caso in cui le attività di indagine e ricerca finalizzate alla cattura
dell’indagato siano connotate da continuità dal momento della commissione del reato;
continuità che consenta la riconduzione del fatto alla persona dell’arrestato, pur in assenza
di un’immediata identificazione dello stesso sul luogo del delitto (sez. 6, 3 aprile 2012, n.
19002, rv. 252.872; sez. 1, 24 novembre 2011, n. 6916, rv. 252915). Tali condizioni
ricorrono anche nel caso di specie, perché, come evidenziato nell’ordinanza impugnata,
l’azione di controllo, pedinamento e monitoraggio dell’abitazione dove si trovavano gli
e dell’arresto, in cui era stato notato uno dei
indagati era iniziata nella mattinata del giorr
due mentre consegnava dello stupefacente•eri acquirente, e non si era riusciti a penetrare
in un primo momento nell’appartamento solo perché questo era munito di porta blindata;
cosicché solo alle ore 18.30 le forze dell’ordine erano riuscite a entrare, senza che vi fosse
stata alcuna soluzione di continuità tra l’inizio dell’attività investigativa e la sua
conclusione, con l’arresto degli indagati, in possesso di denaro presunto provento di
spaccio, di un coltello intriso di sostanza stupefacente, di materiali per il confezionamento
delle dosi.
4. – Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

&- 2

Lleshi avrebbe in ipotesi effettuato una consegna dello stupefacente intorno alle ore

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

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