Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30003 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30003 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORAB RACHID N. IL 23/10/1981
avverso la sentenza n. 2950/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eu.n.A.2a Odseil cyz
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che ha concluso per i ( cvn.yvA.C25204″..e,tXx>

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i(difensorgAvv. kiavirnA/cLo
eA.At› (1.1,(2cl u.cs,)

Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.9.2009 il Tribunale di Bologna dichiarava Borab
Rachid colpevole del reato previsto dagli artt.81, 56,624,625 n.2 e 7
cod.pen. e art.4 legge n.110 del 1975 ( tentato furto aggravato
commesso su autovettura in sosta sulla pubblica via e con l’uso di
violenza, consistita nel tentativo di forzare la portiere mediante un
coltello a serramanico, con l’ulteriore aggravante della recidiva a norma

aggravante prevista dall’art.625 n.7 cod.pen., concessa l’attenuante
prevista dall’art.62 n.4 cod.pen. giudicata equivalente alle restanti
aggravanti ed alla recidiva, ed unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione lo condannava alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro
100 di multa.
Con sentenza del 9.6.2010 la Corte di appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale, riduceva la pena inflitta a mesi 8 di
reclusione ed euro 100 di multa.
La Corte di cassazione, con sentenza del 11.11.2011, annullava
senza rinvio la sentenza della Corte di appello con riferimento alla
circostanza aggravante prevista dall’art.61 n.11 bis cod.pen. che
eliminava; annullava con rinvio per nuovo esame in ordine al trattamento
sanzionatorio.
Con sentenza del 18.1.2013 la Corte di appello di Bologna,
giudicando in sede di rinvio, dava atto della esclusione della aggravante
della “clandestinità”, ma reputava di non dover modificare il giudizio di
equivalenza tra le residue circostanze di segno opposto , e pertanto
confermava la pena inflitta dal Tribunale di Bologna.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per erronea applicazione della
legge penale e vizio della motivazione: il giudice avrebbe dovuto
considerare una pena base inferiore a quella applicata ed in particolare la
pena base per il reato di furto semplice di mesi 6 di reclusione; l’avere
considerato le attenuanti generiche unitamente alla circostanza
attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. equivalenti ha causato una errata
applicazione della legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

tb,

i

dell’art.99 comma 3 cod.pen..Per l’effetto, esclusa la circostanza

In forza del rinvio operato dalla Corte di cassazione, che demandava
al giudice di merito il riesame del giudizio di bilanciamento delle
circostanze a seguito della eliminazione della aggravante di cui all’art.61
n.11 bis cod.pen., il giudice del rinvio, nell’esercizio del potere di
cognizione nel merito, ha ritenuto di ribadire il giudizio di equivalenza tra
le residue circostanze aggravanti previste dall’art.625 n.2 cod.pen. e 99
comma 3 cod.pen. e l’unica circostanza attenuante prevista dall’art.62

Il giudizio, giuridicamente corretto, non è, in questa sede,
sindacabile nel merito. Tuttavia questa Corte rileva d’ufficio, ai sensi
dell’art.609 comma 2 cod.proc.pen. la violazione da parte del giudice del
rinvio del divieto di reformatio in peius poiché, avendo ribadito il giudizio
di equivalenza tra le circostanze aggravanti e la circostanza attenuante,
ha confermato la pena irrogata dal Tribunale ( mesi 10 di reclusione ed
euro 100 di multa), senza considerare che nel precedente giudizio di
appello, fermo restando il giudizio di equivalenza, la pena era stata
ridotta a mesi 8 di reclusione e 100 euro di multa.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio
limitatamente alla entità della pena, che deve essere determinata in mesi
8 di reclusione ed euro 100 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità
della pena che determina in mesi 8 di reclusione ed euro 100 di multa;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 5.6.2014.

n.4 cod.pen..

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