Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30002 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30002 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tesei Salvatore, nato a Tivoli il 22/07/1983

avverso la sentenza del 29/11/2012 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
limitatamente al fatto del 19/05/2005, con eliminazione della corrispondente
frazione di pena, e l’inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Tesei Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza del 29
novembre 2012 con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli in relazione al reato di cui all’art. 6 I.
401 del 1989, per avere, in tre occasioni, trasgredito al divieto di accesso alle

Data Udienza: 08/06/2016

manifestazioni sportive ed all’obbligo di comparizione presso la Questura di
Tivoli.
Il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge, in quanto non sono indicate
le competizioni sportive per le quali operava il divieto, lamentando altresì la
prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Invero, la sentenza, pronunciata il 29/11/2012, risulta comunicata
all’imputato contumace in data 11/04/2014.
Il ricorso risulta depositato oltre il termine di 45 giorni, scadente il
26/05/2014, in quanto proposto il 03/06/2014.
La tardività del ricorso determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli
artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in
Euro 1.500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause
di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della
sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di
inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi
di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 08/06/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto tardivamente.

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