Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30002 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30002 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

Data Udienza: 05/06/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NITA FLORIN FILIP N. IL 15/05/1985
avverso la sentenza n. 698/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
19/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale ‘n persona del Dott. L-t-ecc, Wiz-hglyeOUL9- 1A.k..0/Vice,
che ha concluso per

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Udito, er la parte, civile, l’Avv. SALA-cm- rwi-it: L
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2

7

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.5.2012 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Marsala, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava Nita
Florin Filip colpevole del reato previsto dagli artt.81,110,56,575 e 577
cod.pen. perché, in concorso con Ciubotaru Marian e Ciobutaru Laurentiu
nei cui confronti si procede separatamente, percuoteva Buleandra Ionut
con pugni e calci, quindi inseguiva la persona offesa che si era data alla

colpiva alla nuca con un oggetto contundente ( giravite) provocandogli
una frattura pluriframmentaria in sede occipitale con frammenti ossei
infossati nel parenchima cerebrale che ne metteva a repentaglio la vita,
non riuscendo nell’intento per il pronto intervento del servizio medico. Per
l’effetto, escluse le circostanze aggravanti contestate, lo condannava alla
pena di anni 5 di reclusione
Con sentenza del 19.4.2013 la Corte di appello di Palermo conferma
la decisione del Giudice dell’udienza preliminare.
Avverso la sentenza l’imputato personalmente ricorre per cassazione
per i seguenti motivi:1) violazione dell’art.63 cod.proc.pen. per
inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da Boleandra Jonut il
giorno 9.5.2011 alle ore 00,05, dopo che dalle dichiarazioni rese da Nita
Paula e Dudu Costica (assunte rispettivamente alle ore 20,35 e 21,20 del
8.5.2011) erano emersi a carico di Buleandra indizi di reità in relazione ai
delitti di lesioni volontarie e rissa; 2) inattendibilità delle dichiarazioni
rese da Buleandra Olguta, Tabacaru Mona e Tabacaru Vasile; 3)
sussistenza della attenuante della provocazione risultante dalle
dichiarazioni di Duda Costica, del coimputato Ciubotaru Marian e dello
stesso ricorrente e dal contenuto della intercettazione ambientale di
colloqui intervenuti nella Casa circondariale di Marsala; 4)sussistenza del
concorso anomalo previsto dall’art.116 comma 2 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specificità dei
motivi e perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità.
I motivi di ricorso per cassazione formulati personalmente
dall’imputato consistono nella riproduzione letterale dei motivi di appello,

fuga raggiungendola all’interno di un esercizio commerciale dove la

con modifica della intestazione dell’atto di impugnazione ( da atto di
appello a ricorso per cassazione). In proposito occorre ribadire che è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono
nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la

14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
L’impugnata sentenza della Corte di appello contiene specifica
motivazione in ordine alle ragioni per cui sono state rigettate le richieste
dell’appellante di dichiarare inutilizzabili le sommarie informazioni rese
da Buleandra Ionut per asserita violazione dell’art.63 cod.pen.; di
considerare inattendibili le dichiarazioni rese dai testi Buleandra Orgita,
Tabacaru Mona e Tabacaru Vasile in ragione dell’esistenza di vincoli
affettivi con la persona offesa; di riconoscimento della circostanza
attenuante della provocazione e della diminuente prevista dall’art.116
comma 2 cod.pen.
I motivi di ricorso, in quanto mera riproduzione grafica dei motivi di
appello, non istituiscono alcuna correlazione con le argomentazioni svolte
nella decisione impugnata che sono del tutto ignorate, con conseguente
vizio di aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione (conforme Sez. 2,
n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Inoltre i motivi di
ricorso indicati ai punti 2,3 e 4 constano di censure di merito non
ammesse in questa sede.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel

sst.,
2

sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 – dep.

presente giudizio dalla parte civile che liquida nella somma di euro
tremila oltre accessori come per legge.

Così deciso il 5.6.2014.

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