Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30000 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30000 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEFOUS YASSINE N. IL 13/02/1988
avverso la sentenza n. 1020/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cr:
che ha concluso per .01 %

M tupA.01k.

Alt 1.-,ctrulA ,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/01/2014

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 28.6.2013 la Corte d’appello di Palermo confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 22.10.2012 appellata da
DefousYassine con la quale il predetto era stato condannato, con le circostanze
attenuanti generiche e con quella di cui all’art. 114 c.p., alla pena di anni 2,
mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 837.500,00 di multa per il delitto di cui
all’art.12/3 D.L.vo 286/1998 per aver compiuto, quale secondo pilota di un
peschereccio partito dalla costa libica il 12.8.2011 alla volta dell’Italia,atti diretti

extracomunitari.
La Corte di merito riteneva attendibili le dichiarazioni di due dei suddetti
extracomunitari trasportati nel peschereccio – Abdallah Haji Hussein e Kouakou
N’guessan Frank – i quali avevano riferito che, durante il viaggio, l’imputato
aveva prestato varie forme di collaborazione, assicurando il mantenimento
dell’ordine e occupandosi della distribuzione del cibo.
I predetti, inoltre, non avevano avuto alcun dubbio nel riconoscere in fotografia
l’imputato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per
manifesta illogicità della motivazione.
La responsabilità dell’imputato era stata basata sulle dichiarazioni di soli due
testi, nonostante l’elevato numero delle persone trasportate nel peschereccio,
ma le dichiarazioni di costoro dovevano essere ritenute inattendibili, poiché
contraddittorie, rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari,
e incompatibili tra loro.
Il ricorrente ha quindi riportato brani delle dichiarazioni rese in dibattimento
dai suddetti testi e brani delle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria, al fine di
dimostrare l’incoerenza delle dichiarazioni in questione e la non concordanza
delle stesse tra loro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso del difensore sono state dedotte solo circostanze di fatto che non
possono essere prese in considerazione in sede di legittimità.
Il ricorrente sostiene che i testimoni sui quali si sono basati i giudici di merito
per affermare la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli
sarebbero inattendibili e, a tal fine, ha riportato nei motivi di ricorso alcune
contraddizioni tra le loro dichiarazioni.
Si deve però ricordare che il controllo da parte di questa Corte non avviene
verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde al contenuto
1
-1Y-

a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di 335cittadini

degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in sede di legittimità, ma
accertando se la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni
fondamentali della logica; il che avviene se nel discorso non si rilevano
contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraverso passaggi consequenziali,
compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento.
Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal
confronto con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati

Ne consegue che in sede di legittimità non possono essere prese in
considerazione frasi stralciate da un atto, poiché le stesse devono essere
invece esaminate nel contesto dell’atto e insieme a tutti gli altri atti del
processo, compito questo che, come si è detto, compete esclusivamente al
giudice di merito.
Nella motivazione della sentenza impugnata non si ravvisa alcun vizio logico
giuridico, neppure nella parte in cui sono state ritenute attendibili le
dichiarazioni rese dai suddetti testimoni.
Peraltro, nei motivi di ricorso neppure sono stati denunciati vizi logico giuridici
nella motivazione della sentenza impugnata.
Si deve aggiungere che l’imputato, con dichiarazione resa in carcere il
3.9.2013, ha chiesto che la sentenza impugnata diventasse irrevocabile e,
secondo la giurisprudenza di questa Corte (V. sentenza n.6125 dell’11.2.1981,
Rv.149464), una tale dichiarazione equivale a rinuncia all’impugnazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova
circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte
Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa
delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

esclusivamente nel giudizio di merito.

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