Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30000 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30000 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– GIACHI IVANO, n. 20/01/1941 a Genova

avverso la sentenza della Corte d’appello di GENOVA in data 20/02/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per
prescrizione;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. M. Corroppoli, che riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 01/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20/02/2014, depositata in data 1/04/2014, la
Corte d’appello di Genova confermava la sentenza emessa dal medesimo tribunale in data 8/10/2012 che aveva riconosciuto il Giachi colpevole del reato di
omesso versamento iVA (art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000) relativo all’anno di

2. Ha proposto ricorso GIACHI IVANO personalmente impugnando la sentenza
predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, 37, 43 e 45 e 47
cod. pen. nonché agli artt. 53 e 58, legge n. 689 del 1981 e correlati vizi di motivazione.

3. Con memoria tempestivamente depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore d’ufficio, Avv. M. Corroppoli, ha sostenuto la fondatezza delle doglianze personalmente proposte dal ricorrente, peraltro evidenziando che l’art. 8,
d. Igs. n. 158 del 2015 ha elevato la soglia di punibilità del reato per cui si procede, aumentandola ad C 250.000,00; ne consegue, per la difesa, la necessità di
annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La sentenza dev’essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

5. Deve, infatti darsi continuità al principio, già affermato da questa stessa Sezione, secondo cui nel reato di omesso versamento di IVA, previsto dall’art. 10ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, il superamento della soglia di punibilità – fissata, in
250.000 euro, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015 non configura una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015 dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265938).

2

imposta 2005 per un importo di C 169.663,00.

6. Resta soltanto da chiarire, come del resto già ribadito dalla decisione cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità, che l’insussistenza del fatto dichiarata per la mancata integrazione della soglia di punibilità attiene all’inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice quanto all’accertamento che non sussiste il fatto che sia stata raggiunta una soglia pari o superiore a quella prevista per la realizzazione del reato, con la conseguenza che è esclusivamente rispetto a tale fatto che, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di

Resta impregiudicato che l’eventuale mancato versamento dell’Iva in misura inferiore alla soglia di punibilità (che integra un fatto diverso, penalmente irrilevante e sanzionabile in via amministrativa) legittima l’Amministrazione Finanziaria a procedere in via amministrativa all’accertamento della violazione e all’irrogazione delle relative sanzioni in relazione all’imposta dovuta e non versata, purché sotto soglia.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 1° giugno 2016

assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato.

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