Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3000 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3000 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AIELLI LUCIA

LEONE Raffaele nato a Salerno il 18/9/1956;
ESPOSITO Armando nato a Salerno il 20/7/1957;
avverso la sentenza n. 87/14 della Corte d’Appello d’Appello di Milano in data 8/1/2014;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Maria Giuseppina FODARAONI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Anna Maria Restuccia che ha chiesto l’accoglimento del ricorso rilevando
l’avvenuta prescrizione;

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 8/1/2014 la Corte d’Appello di Milano confermava integralmente
la sentenza del Tribunale di Como del 21/4/2010, che dichiarava LEONE Raffaele ed ESPOSITO
Armando colpevoli del reato di ricettazione ex art. 648 c. 2 c.p., consistente nella detenzione,
per venderli, di diversi capi di abbigliamento con marchi contraffatti o comunque mendaci.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati per mezzo del difensore
di fiducia il quale deduceva: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett.

d’Appello avrebbe erroneamente qualificato il caso in esame, in termini di ricettazione,
escludendo la prospettata depenalizzazione, in ragione della non classificabilità, dei soggetti
attivi quali “acquirenti finali”, qualità invece che, a detta della difesa, era Imersa nel corso del
processo e che la Corte ha escluso, non facendo, tra l’altro, buon governo dei principi di diritto
affermati dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni unite n. 22225/2012 ; 2) vizio di
motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza e contraddittorietà della motivazione
relativamente alla mancata pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in
pena pecuniaria avuto riguardo alla richiesta derubricazione del reato ex art. 712 c.p..
In fase di discussione la difesa eccepiva inoltre l’intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto riguarda una violazione di legge non
dedotta con i motivi di appello. L’art. 606 c. 3 c.p.p. , letto in relazione all’art. 609 c. 1 c.p.p.,
fissa i limiti dell’applicazione del principio devolutivo al giudizio di legittimità. Deve concludersi
che è inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge
che non sia stata eccepita con l’atto di appello non avendo l’intervenuta trattazione della
questione da parte del giudice di secondo grado, efficacia sanante ex post ( Sez. 3 n.21920 del
16.5.2012, rv. 252773). Nel caso di specie il ricorrente prospetta in via principale, una
violazione di legge con riferimento all’art. 1 c. 7 D.L. 35/2005 convertito nella L. 80/2005, nel
testo successivamente modificato dalla L. 99/2009, in quanto la Corte d’appello, nel ritenere
responsabili i due imputati per il reato di ricettazione, avente ad oggetto capi di abbigliamento
con marchi contraffatti, avrebbe violato il dettato normativo di cui alla disciplina speciale citata,
in tema di acquirente finale concetto esplicitato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella
sentenza n. 22225/2012. A detta dei ricorrenti, il dato normativo e l’interpretazione di esso
fornita dalle Sezioni Unite, avrebbero determinato un’abolitio criminis, rientrando gli imputati,
nella categoria degli “acquirenti finali” e come tali, insuscettibili di sanzione penale, qualità che
la Corte d’Appello non avrebbe valutato, ritenendo l’argomento inammissibile in quanto
introdotto in dibattimento, nella fase della discussione finale.

b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 584 c.p.p. e 1 c. 7 D.L. 35/2005, in quanto la Corte

Deve innanzi tutto essere chiaro che la questione riguardante la prospettata depenalizzazione
del reato di cui all’art. 648 c.p. con riferimento all’acquirente finale, introdotta, nella
prospettiva difensiva, dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezione Unite per effetto della
sentenza n. 22225/2012, parte dall’erroneo convincimento di ritenere che “il mutamento
giurisprudenziale”, introdotto dal Supremo Collegio, sia idoneo a provocare una modifica del
quadro normativo di riferimento, portata che nel nostro ordinamento viene riconosciuta
esclusivamente alle sentenze demolitive o additive della Corte Costituzionale, ma non alle
sentenze della Corte di Cassazione la cui funzione istituzionale nomofilattica, se garantisce

nazionale, non consente di attribuire alle sue pronunce il valore di norma di legge ( Corte Cost.
n. 230/2012), ne consegue che la questione sottoposta alla Corte d’Appello, nella fase della
discussione, è stata correttamente dichiarata inammissibile, trattandosi non già di ius
supervenies, suscettibile di applicazione immediata in ragione della disciplina di cui all’art. 2
c.p., ma di argomento di natura interpretativo-giurisprudenziale, non contenuto nei motivi di
appello, né introdotto con motivi nuovi e dunque non valutabile. D’altra parte l’ammissibilità di
censure non tempestivamente formalizzate entro termini per l’impugnazione, determinerebbe
una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento
del sistema dei termini per impugnare ( Sez. 3, 5 maggio 2014 n. 18293, rv.259740). E pur
essendo prevista, nel nostro ordinamento, la possibilità di introdurre “motivi nuovi” a sostegno
dell’originaria impugnazione ( art. 585 c. 4 c.p.p.), essi devono avere ad oggetto i capi o punti
della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi
dell’art. 581 lett. a) c.p.p. ( Sez. Unite 20 aprile 1998, n. 4683; rv.210259; Sez. 4, 2 febbraio
2005 n. 3453, Nwobodo), circostanza esclusa nel caso in esame , tenuto conto del contenuto
dell’atto di appello. La Corte di merito, in ogni caso, incidentalmente, ha affrontato il tema
della prospettata abolitio criminis dell’art. 648 c.p. ed ha escluso la configurabilità dell’illecito
amministrativo ( ex art. 1 c. 7 L. 35/2005 come successivamente modificata), non potendo
considerare gli imputati “acquirenti finali” proprio alla stregua della pronuncia n. 22225/2012
richiamata dalla difesa. Per meglio definire il concetto di acquirente finale occorre a questo
punto evidenziare i passaggi fondamentali della sentenza delle Sezioni Unite del 19/1/2012.
Il Supremo Collegio perviene al principio di diritto secondo cui può essere considerato
acquirente finale “colui che non partecipa affatto alla catena di produzione o di distribuzione e
diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale” ( nel caso
sottoposto all’esame delle Sezioni Unite si trattava di un orologio contraffatto proveniente dalla
Cina), affermando la natura speciale, e dunque la prevalenza sul delitto di ricettazione in base
all’art. 9 I. 689/1981, dell’illecito amministrativo configurato dall’art. 1, comma 7 d.l. 35/2005,
attraverso una puntuale disamina delle modifiche che nel corso degli anni hanno investito la
norma invocata. A tale proposito, particolare attenzione viene dedicata alla clausola di riserva
“salvo che il fatto costituisca reato”. Originariamente essa si trovava collocata nell’incipit della

disposizione, e pertanto si riferiva a tutte le condotte in essa previste, ossia tanto a quelle

l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo

realizzate dal soggetto acquirente finale, quanto a quelle, più gravemente sanzionate, poste in
essere da altri soggetti (in particolare operatori commerciali o importatori). La legge n. 99 del
2009 ha mutato la collocazione testuale della clausola in esame, la quale attualmente risulta
riferibile soltanto alle condotte realizzate da operatori commerciali o importatori. La modifica
viene valorizzata dalle Sezioni Unite alla stregua di una manifestazione della volontà legislativa
di escludere in ogni caso la rilevanza penale delle condotte poste in essere dagli acquirenti
finali. La citata pronuncia si diffonde poi sul tema del rapporto di specialità tra le norme di cui
agli art. 648, 712 c.p. e l’illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35,art. 1,

99, art. 17, comma 2, con riferimento all’acquirente finale di un prodotto con marchio
contraffatto o comunque di origine e provenienza diverse da quelle indicate e conclude
affermando la specialità dell’illecito amministrativo rispetto agli acquisti effettuati
dall’acquirente finale, sottolineando che per i soggetti diversi dall’acquirente finale, stante il
mantenimento la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”, solo l’acquisto di cose
di provenienza altrimenti illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l’illecito
amministrativo di cui al D.L. n. 35 del 2005, art.1, comma 7. Occorre allora chiarire quale sia il
contenuto dell’espressione acquirente finale. La Suprema Corte nella sentenza citata definisce
il concetto, tenendo conto non solo delle modifiche normative sopra illustrate, ma anche della
relazione che accompagnava il disegno di legge governativo, per cui acquirente finale può
essere definito il “consumatore consapevole “, ove il concetto di “consapevolezza”
dell’acquirente è all’evidenza ben diverso da quello di un acquirente semplicemente incauto,
mentre il riferimento al “consumatore” chiarisce che l’intento del legislatore è stato quello di
dettare una disciplina sanzionatoria speciale dedicata a «qualsiasi persona fisica che agisca per
fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale» (art. 2 direttiva dell’Unione Europea 11 maggio n. 2005/29/CE). L’acquirente
finale nella prospettiva della Corte, viene contrapposto all’acquirente “professionale”, all’
operatore commerciale e all’importatore, pertanto acquirente finale è colui che non partecipa in
alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti,
ma si limita ad un acquisto ad uso esclusivamente personale. Aggiungono le Sezioni Unite che
la previsione di un semplice illecito amministrativo per gli acquirenti finali di prodotti
contraffatti rende la normativa in esame congruente con quella relativa all’acquisto di supporti
audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, in
relazione ai quali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, si configura
una fattispecie penalmente rilevante a carico di coloro che effettuino l’acquisto a fine di
commercializzazione, configurandosi l’illecito amministrativo previsto dall’art. 174-ter legge n.
633 del 1941 soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente
personale. In conclusione può senz’altro affermarsi che acquirente finale ovvero soggetto
immune da sanzione penale alla stregua della L. 35/2005 come modificata dalla L. 99/2009, è
solo colui che acquisti il prodotto contraffatto per sé e sia estraneo non solo al processo

comma 7 conv. nella L. 14 maggio 2005, n. 80, così come modificato dalla L. 23 luglio 2009 n.

produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto, la cui destinazione finale deve
rimanere circoscritta all’uso e consumo dell’acquirente stesso.
Nel caso in esame la Corte di merito conformandosi a tali principi, ha correttamente
evidenziato che gli imputati non potevano essere considerati acquirenti finali in quanto erano
stati trovati in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed accessori femminili che, sebbene
non fosse provata la destinazione alla vendita, per ammissione degli stessi ricorrenti, erano
pacificamente destinati a regalìe in favore di familiari e dipendenti “per compensarli di qualche
ora di straordinario”, così da garantirne l’uso ed il consumo a terzi, non rilevando se a titolo

Quanto all’eccezione di estinzione del reato per prescrizione, i ricorrenti non valutano che la
fattispecie di reato contestata ( art. 648 c. 2 c.p.) per giurisprudenza costante, non costituisce
reato autonomo ma circostanze attenuante speciale, con la conseguenza che ai fini della
prescrizione deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato base ( anni dieci) e
non per l’ipotesi attenuata ( Sez. 2, 14 ottobre 2008, n. 38803, rv. 24í450).
Infine con riferimento alla doglianza relativa all’omessa motivazione in ordine alla richiesta di
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, trattasi di censura inammissibile in
quanto il motivo di ricorso in appello è generico, non essendo stata formulata alcuna specifica
circostanza idonea a giustificare il ricorso alla sanzione sostitutiva. E’ stato infatti affermato da
questa Corte che il giudice di appello al quale sia dalla legge attribuito un potere discrezionale,
deve fornire adeguata motivazione nella sentenza solo se eserciti tale potere o non lo eserciti
nonostante sia stato motivatamente sollecitato a farlo dall’imputato o dal difensore (Sez. 6
12358/1998, rv.212325,).
Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi
proposti. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

gratuito od oneroso.

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